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19/11/2018

Corrispettivi negli appalti pubblici: prestazioni a corpo e offerta economica

Il Consiglio di Stato ha ribadito che negli appalti a corpo il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica.

Nel caso di specie, il T.A.R. Campania aveva annullato l’aggiudicazione della gara bandita dal Comune di Cava de’ Tirreni per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico, messa in sicurezza e recupero edilizio di una scuola elementare, ritenendo indeterminata l’offerta economica presentata dall’aggiudicataria. La sentenza del T.A.R., in particolare, aveva rilevato che l’importo risultante dal computo metrico estimativo allegato all’offerta economica, oltre a non corrispondere all’importo offerto nel nell'offerta economica - derivante dall’applicazione del ribasso offerto (15,07%) all’importo a base di gara - rappresentava un ammontare in aumento rispetto all’importo a base di appalto, in violazione di quanto stabilito dalla lex specialis e dall’art. 59, comma 4 del D.Leg.vo 50/2016.

In proposito, il Consiglio di Stato ha richiamato l'art. 59, comma 5-bis, del D.Leg.vo 50/2016, ai sensi del quale "per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti".

La Sent. C. Stato 26/10/2018, n. 6119 ha poi ribadito che in un appalto da aggiudicarsi a corpo il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull'importo a base d’asta. Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale.
Ne consegue che le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare.
 

Dalla redazione