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16/11/2018

Edificazione in aree colpite dal fuoco: possibile solo se prevista prima dell'incendio

La Corte di Cassazione ha affermato che la realizzazione di edifici in zone boschive o di pascolo bruciate dal fuoco, è consentita solo se essa era già prevista prima dell'incendio dagli strumenti urbanistici all'epoca vigenti.

Con riferimento ad interventi edilizi su fondi colpiti da incendio, la Suprema Corte ha richiamato l'art. 10, della L. 21/11/2000, n. 353, ai sensi del quale sui predetti fondi è vietata per 10 anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

Inoltre, la Sent. C. Cass. pen. 11/10/2018, n. 46042 ha ribadito che per integrare l'eccezione all'inedificabilità dettata dall'art. 10, non è sufficiente la mera compatibilità delle opere con la destinazione dell'area o con gli strumenti urbanistici vigenti prima dell'incendio, occorrendo invece che l'area fosse già stata riservata dallo strumento urbanistico alla realizzazione delle opere stesse.
 

Dalla redazione