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16/11/2018

Decreto Genova convertito in legge: definizione delle procedure di condono pendenti a Ischia

Il 15/11/2018 è stato approvato definitivamente dal Senato il disegno di legge di conversione del D.L. 109/2018 (cd. "Decreto Genova"), che reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

Il D.L. 28/09/2018, n. 109 è diviso in 5 capi relativi a:
1. interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova;
2. sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;
3. interventi nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21/08/2017;
4. misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017;
5. ulteriori interventi emergenziali.

Con riferimento al citato Capo III, che reca disposizioni per interventi nei territori dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21/08/2017, si segnala in particolare l'art. 25, così come modificato dal disegno di legge di conversione.

Tale articolo, al fine di dare attuazione alle disposizioni del medesimo Decreto Genova per la riparazione e ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 21/08/2017, reca disposizioni per la definizione delle procedure di condono relative a tali immobili pendenti a seguito delle istanze di condono già presentate ai sensi dei seguenti provvedimenti:
- L. 47/1985, capi IV e V (che hanno disciplinato il c.d. primo condono edilizio);
- L. 724/1994, art. 39 (con cui è stato disciplinato il c.d. secondo condono edilizio);
- D.L. 269/2003, art. 32 (con cui è stato disciplinato il c.d. terzo condono edilizio).
Per la definizione delle procedure di condono è prevista l'esclusiva applicazione della disciplina del “primo” condono edilizio, dettata dai capi IV e V della L. 47/1985.

Si prevede che i comuni colpiti dal sisma in questione provvedano, anche mediante l’indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze di condono, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

L'art. 25, comma 3 del Decreto Genova come convertito, prevede che il procedimento per la concessione dei contributi previsti dal medesimo Decreto è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento delle istanze.

I contributi per la riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati comunque non spettano per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.

Infine, ai sensi del comma 1-bis, dell'art. 25 del Decreto Genova, le procedure instaurate a seguito di istanze presentate ai sensi del D.L. 269/2003 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.
Inoltre, per tutte le procedure di condono pendenti di cui sopra, si applicano le seguenti disposizioni:
- comma 17, dell’art. 32 del D.L. 269/2003, che prevede che, nel caso di opere costruite su aree sottoposte a vincolo, di cui all'art. 32 della L. 47/1985, la disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
- lett. a), del comma 27, dell’art. 32 del D.L. 269/2003, che esclude la sanatoria delle opere abusive eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli artt. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso), 648-bis c.p. (riciclaggio) e 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) o da terzi per suo conto. 

Dalla redazione