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11/10/2018

Sanzioni per appaltatori e subappaltatori di opere pubbliche in caso di subappalti illeciti

Il Decreto "Sicurezza", pubblicato nella G.U. del 04/10/2018, n. 231, prevede l'inasprimento del trattamento sanzionatorio nei confronti degli appaltatori e subappaltatori di opere pubbliche che concedano in subappalto le opere stesse senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

L'art. 25, del D.L. 04/10/2018, n. 113 (cd. "Decreto sicurezza", in vigore dal 05/10/2018), modifica l'art. 21, comma 1, della L. 13/09/1982, n. 646, in materia di disposizioni antimafia, inasprendo le sanzioni penali nei confronti di appaltatori e subappaltatori di opere riguardanti la pubblica amministrazione che concedano, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Tale autorizzazione è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.

A seguito della suddetta modifica, l'appaltatore che concede le opere in subappalto senza autorizzazione è ora punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Inoltre, nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. 

In questi casi, l'amministrazione appaltante ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Dalla redazione