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12/10/2018

Misure per la sicurezza del lavoro e dei cantieri, beni confiscati alla mafia (D.L. 113/2018)

È stato pubblicato nella G.U. del 04/10/2018, n. 231, il D.L. 04/10/2018, n. 113 (cd. "Decreto sicurezza"), che reca disposizioni in materia di giustizia, subappalti illeciti, monitoraggio dei cantieri, gestione dei beni confiscati alla mafia.

NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
L'art. 26 del D.L. 113/2018 modifica l'art. 99, comma 1, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 (Testo unico della sicurezza), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tale art. 99 rientra tra le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e prevede, per alcuni di essi, che il committente o il responsabile dei lavori trasmetta una notifica preliminare, prima dell'inizio dei lavori, all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.
A seguito della modifica apportata, la notifica preliminare deve essere inviata anche al Prefetto.
L'obbligo di notifica si applica ai:
- cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
- cantieri che ricadano nella suddetta categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- cantieri in cui operi un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
I contenuti della notifica sono fissati dall'Allegato XII del citato D. Leg.vo 81/2008.

Si ricorda che l’art. 93 del D. Leg.vo 159/2011 (c.d. “Codice antimafia”), attribuisce al Prefetto - per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti - poteri di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

SANZIONI PER SUBAPPALTO ILLECITO DI OPERE PUBBLICHE
L'art. 25 del D.L. 113/2018 modifica l'art. 21, comma 1, della L. 13/09/1982, n. 646, in materia di disposizioni antimafia, inasprendo le sanzioni penali nei confronti di appaltatori e subappaltatori di opere riguardanti la pubblica amministrazione che concedano, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente.
Tale autorizzazione è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori (ora, dell’attestazione SOA).
A seguito della suddetta modifica, l'appaltatore che concede le opere in subappalto senza autorizzazione è ora punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.
Inoltre, nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.
In questi casi, l'amministrazione appaltante ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA
L'art. 36 del D.L. 113/2018 modifica alcuni articoli del D. Leg.vo 06/09/2011, n. 159 (Codice antimafia), in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (Titolo III del provvedimento).
In particolare, si apportano modifiche ai seguenti articoli del Codice antimafia:
- art. 35, relativo alla nomina e revoca dell'amministratore giudiziario;
- art. 38, che disciplina i compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- art. 48, relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate. Si segnalano in particolare:
- il nuovo comma 4-bis, il quale prevede che gli enti territoriali possono richiedere gli immobili confiscati anche allo scopo di incrementare l'offerta sul loro territorio di alloggi da assegnare in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico o sociale;
- i commi 5, 6 e 7 riscritti, che delineano il procedimento di vendita e prelazione dei beni confiscati;
- il nuovo comma 7-ter, il quale prevede una specifica disciplina per la destinazione dei beni confiscati indivisi;
- il nuovo comma 12-ter, che prevede la possibilità di destinare alla vendita, con divieto di cessione per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero di distruggere, i beni mobili confiscati non utilizzabili;
- il nuovo comma 15-quater, il quale prevede che i beni immobili sequestrati e confiscati che rimangono invenduti decorsi 3 anni dall'avvio della procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato.

 

Dalla redazione