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26/07/2018

Valutazione dell’anomalia dell’offerta e costo del lavoro negli appalti pubblici

Con la sentenza del 19/07/2018, n. 774, il T.A.R. Veneto fornisce chiarimenti vari in materia di valutazione dell’anomalia dell’offerta in presenza di scostamenti del costo del personale dichiarato e quello indicato nelle apposite tabelle ministeriali.

In primo luogo i giudici hanno affermato che anche nella vigenza del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, non assumono valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori. L’eventuale scostamento non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia ma solo l’avvio della procedura finalizzata alla verifica di congruità della singola offerta.

In secondo luogo è stato ribadito che, nell’ambito del procedimento di valutazione dell’anomalia, l’art. 97 del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 consente l’esperibilità di ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale prima di addivenire all’esclusione. Cioè a dire che l'amministrazione aggiudicatrice garantisce il pieno contraddittorio anche, all’occorrenza (ove necessario), mediante più passaggi procedimentali, nella forma ritenuta più opportuna, volti a chiarire i profili ancora dubbi o in contestazione dopo la presentazione delle iniziali giustificazioni scritte.

Infine il T.A.R. ha chiarito che per il costo orario del personale da dimostrare in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, va considerato il “costo reale”, ovvero il costo ore lavorate effettive, comprensive dei costi aggiuntivi delle sostituzioni cui il datore di lavoro deve provvedere per ferie, malattie e tutte le altre cause di legittima assenza dal servizio.

Dalla redazione