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25/07/2018

Diniego dell’accesso generalizzato agli atti di gara del concorrente escluso

Il T.A.R. Emilia Romagna-Parma 18/07/2018, n. 197, ha ritenuto legittimo il diniego della richiesta di accesso civico generalizzato agli atti di gara e di esecuzione del contratto effettuata ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. Leg.vo n. 33/2013 dal concorrente escluso dalla procedura.

Il T.A.R. ha rilevato che la speciale disciplina del diritto di accesso agli atti nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (ivi ricompreso l’espresso richiamo all’applicabilità delle regole in materia di diritto di accesso ordinario di cui agli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241) contenuta nell’art. 53 del D. Leg.vo n. 50 del 2016 costituisce un caso di esclusione della disciplina dell’accesso civico c.d. generalizzato ai sensi del comma 3 dell’art. 5-bis del D. Leg.vo n. 33/2013.

L’esclusione di tali atti alle più ampie modalità di accesso previste dal D. Leg.vo n. 33 del 2013 è giustificata dal fatto che gli stessi sono formati e depositati all’interno di una disciplina del tutto speciale e a sé stante nell’ambito di un complesso normativo chiuso, in quanto espressione di precise direttive europee volte alla massima tutela del principio di concorrenza e trasparenza negli affidamenti pubblici, che dunque attrae a sé anche la regolamentazione dell’accesso agli atti connessi alle specifiche procedure espletate. Risulta pertanto giustificata la scelta del legislatore volta a sottrarre la possibilità indiscriminata di accesso alla documentazione di gara e post-gara da parte di soggetti non qualificati.

Dalla redazione