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19/07/2018

IVA agevolata sulle manutenzioni, chiarimenti sulla fornitura di "beni significativi"

L'Agenzia delle entrate - con la Circolare 12/07/2018, n. 15/E - tratta l'applicazione della norma di cui all'art. 1 della L. 205/2017, comma 19, concernente il calcolo dell'IVA agevolata al 10% nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, quando nell'ambito di tali lavori vengano forniti anche "beni significativi".

LA NORMA OGGETTO DI CHIARIMENTI
Il comma 19 dell'art. 1 della L. 205/2017 ha fornito interpretazione autentica delle norme di cui all’art. 7 della L. 488/1999 (comma 1, lettera b), il quale prevede che sono soggetti all’IVA con l’aliquota del 10% gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Il citato art. 7 della L. 488/1999 dispone inoltre che, qualora l’intervento preveda anche la fornitura di “beni significativi”, individuati con il D.M. 29/12/1999, l’IVA al 10% si applica sul costo di tali beni solo fino a concorrenza del rimanente valore della prestazione.
La L. 205/2017 (art. 1, comma 19) ha chiarito prima di tutto che la determinazione del valore dei “beni significativi” deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. In altri termini, le parti staccate che non siano connotate da un’autonomia funzionale rispetto al bene principale (ad esempio il bruciatore di una caldaia) rientrano nel valore dello stesso, anche se singolarmente di importo elevato.
Altresì, l’art. 1, comma 19, della L. 205/2017, ha chiarito che:
- il valore dei beni significativi, risultante dal contratto di appalto per l’effettuazione dell’intervento di recupero  deve tenere conto solo di tutti gli oneri (cioè i fattori produttivi: materie prime e manodopera) che concorrono direttamente alla produzione dei beni stessi e non può comunque essere inferiore al prezzo con cui il produttore del bene, nel caso sia anche l’esecutore dell’intervento, ha a sua volta acquisito i fattori produttivi (oppure al prezzo con cui l’esecutore dell’intervento di recupero, nel caso in cui sia diverso dal produttore del bene, abbia acquistato il bene stesso);
- la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.

I CHIARIMENTI FORNITI DALL'AGENZIA ENTRATE
Esempi di parti staccate di beni significativi. A titolo di esempio, la Circolare 12/07/2018, n. 15/E ha chiarito che ove l’intervento manutentivo consista nell’installazione di infissi esterni (ricompreso nell’elenco dei beni significativi), parti staccate quali tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate e grate di sicurezza, sono funzionalmente autonomi rispetto al bene significativo (l’infisso), e pertanto il loro costo non confluisce nel valore dello stesso ma nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA con applicazione dell’aliquota agevolata del 10%.
Intervento manutentivo su parti di un bene significativo già installato. La Circolare ha chiarito che qualora l’intervento di manutenzione agevolato abbia ad oggetto l’installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, non è necessario alcun apprezzamento in merito all’autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo; in tal caso, infatti, l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata. Conseguentemente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota nella misura del 10%, il valore della parte staccata è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi.
In pratica, per rimanere all’esempio del bruciatore della caldaia, ove l’intervento manutentivo riguardi solo la sostituzione di quest’ultimo su una caldaia già installata, il valore dello stesso confluisce indistintamente nel valore della prestazione di servizi, ciò, in quanto nell’ambito dell’intervento non viene fornito il bene significativo (la caldaia), bensì esclusivamente una componente dello stesso.
Ulteriori dettagli sull’indicazione in fattura del valore dei beni significativi. La Circolare 12/07/2018, n. 15/E ha fornito importanti chiarimenti:
- il valore dei beni significativi deve essere puntualmente indicato nella fattura anche qualora risulti che l’intero valore del bene significativo possa essere assoggettato ad IVA del 10% (vale a dire anche qualora il valore del bene non sia superiore alla metà del valore dell’intervento agevolato);
- nel caso di intervento di recupero complesso in quanto avente ad oggetto una pluralità di opere/servizi tra le quali sono comprese la fornitura e l’installazione di beni significativi, a fronte del quale il committente si obblighi a pagare un unico corrispettivo riferito all’opera nel suo complesso (comprensivo sia del valore della prestazione di servizi sia del valore del bene significativo), il fornitore/prestatore deve in ogni caso evidenziare separatamente in fattura il corrispettivo relativo all’intervento di recupero ed il valore imputabile ai beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento (distintamente, vale a dire il valore di ciascun bene significativo o indistintamente, indicando il valore complessivo dei beni significativi forniti);
- l’intervento di recupero deve essere considerato unitariamente anche al fine di individuare il limite di valore entro il quale i beni significativi possono essere assoggettati ad IVA 10%. Si ipotizzi, a titolo esemplificativo, un intervento di manutenzione straordinaria avente ad og-getto la realizzazione di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e l’installazione di una caldaia. Nel presupposto che i beni (ad esempio sanitari, infissi e caldaia) assumano valore significativo (in quanto il loro valore complessivo è superiore al 50% di quello dell’intero intervento di recupero), ai fini dell’individuazione della quota parte della base imponibile soggetta ad aliquota nella misura ordinaria e della quota parte soggetta ad aliquota IVA al 10%, si deve tener conto del corrispettivo pattuito per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria nel suo complesso (comprensivo di tutte le opere/prestazioni di servizi necessarie per la sua realizzazione) e del valore dei beni significativi.

Dalla redazione