FAST FIND : FL4368

Flash news del
13/07/2018

Precarietà del manufatto e permesso di costruire: irrilevanti i materiali usati e la consistenza strutturale

Il Consiglio di Stato ribadisce come non è rilevante, ai fini della qualificazione di un manufatto come opera precaria per la conseguente esclusione della necessità di conseguire il permesso di costruire, la tipologia del materiale utilizzato per la costruzione e la consistenza strutturale.

Secondo C. Stato 2774/2008 va invece rilevato che, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lettera e.5), rientra nel concetto di “nuova costruzione” (come tale soggetta al rilascio del permesso di costruire) “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere (…) che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.

Dal contenuto di tale norma risulta evidente che il concetto di “opera precaria” non si ricollega più, come in passato avveniva, alle caratteristiche costruttive e strutturali del manufatto, bensì si basa sul dato “funzionale”, risultando esclusa dal concetto di opera precaria ogni tipologia di manufatto, a prescindere dal materiale di costruzione, che non sia connessa ad esigenze meramente temporanee.

Dalla redazione