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09/05/2018

Direzione lavori pubblici, imminente la pubblicazione del decreto

È stato registrato alla Corte dei Conti, e si avvia pertanto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il testo del decreto attuativo del Codice appalti sull’attività del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.

L’atteso provvedimento, previsto dall’art. 111 del D. Leg.vo 50/2016 (commi 1 e 2), ha ad oggetto:
- Modalità e tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di cui all’art. 101 del D. Leg.vo 50/2016, comma 3 (ossia, il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento per verificare se i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto), in modo da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità.
- Modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, relativa tempistica, nonché casi in cui il direttore dell’esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità.
- Modalità di nomina, casi di incompatibilità e specifiche funzioni del direttore dell’esecuzione.
- Criteri in base ai quali, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del D. Leg.vo 50/2016 l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Si ricorda altresì che fino alla data di entrata in vigore del decreto in commento, continuano ad applicarsi - ai sensi dell’art. 216, comma 17, del D. Leg.vo 50/2016 - le disposizioni di cui agli artt. 178-210 del D.P.R. 207/2010 (Parte II, Titolo IX, Capi I e II). Viceversa, risultano già abrogate le disposizioni di cui agli artt. 147-177 del D.P.R. 207/2010, che nella bozza di decreto in commento vengono in gran parte riprese.

Il testo del decreto in corso di pubblicazione tiene conto dei pareri formulati dal Consiglio di Stato, dalla Commissione Ambiente della Camera (unica delle Commissioni parlamentari chiamate in causa ad aver espresso parere), dalla Conferenza unificata, dall'ANAC e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (tutti consultabili in allegato).

Dalla redazione