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16/04/2018

Somme dovute a titolo risarcitorio dalla PA e interdittiva antimafia

È preclusa la possibilità da parte del soggetto colpito da informativa antimafia di ottenere il risarcimento del danno subito in relazione a una vicenda sorta dall’affidamento (o dal mancato affidamento) di un appalto.

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 06/04/2018, n. 3 ha interpretato in tal senso il comma 1, lett. g) dell’art. 67, D. Leg.vo 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) che prevede l’impossibilità per il soggetto colpito dall’interdittiva antimafia, di ottenere dalla PA contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo. I giudici hanno infatti ricompreso tra “le altre erogazioni dello stesso tipo” anche le somme dovute a titolo di risarcimento del danno conseguente allo svolgimento dell'attività di impresa.

La sentenza precisa inoltre che dal provvedimento di c.d. “interdittiva antimafia” discende una particolare forma di incapacità giuridica, ancorchè parziale e tendenzialmente temporanea, che determina l’impossibilità di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione riconducibili a quanto disposto dal citato art. 67, D. Leg.vo 06/09/2011, n. 159. Al proposito, secondo l’Adunanza plenaria, non assume rilievo il passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stato definitivamente accertato il diritto al risarcimento del danno, in quanto dalla suddetta incapacità deriva il venir meno dell’idoneità dell’imprenditore ad essere titolare del diritto di credito, pur rimanendo intatta ed indiscutibile l’obbligazione risarcitoria della PA.

Dalla redazione