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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Permuta immobiliare tra pubbliche amministrazioni, trattamento fiscale
In considerazione delle modifiche all'art. 10 del D. Leg.vo 23/2011, comma 4, apportate ad opera dell'art. 20 del D.L. 133/2014, comma 4-ter, modifiche con le quali è stato escluso che la soppressione di tutte le agevolazioni fiscali sugli atti traslativi di diritti reali immobiliari (disposta dal menzionato art. 10 del D. Leg.vo 23/2011, comma 4) operi, tra l'altro, in riferimento ad immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, all'operazione in oggetto è applicabile il trattamento fiscale in base alle norme vigenti fino al 31/12/2013 (data di operatività della soppressione delle agevolazioni disposta dall'art. 10 del D. Leg.vo 23/2011, comma 4).
Conseguentemente all'operazione di cui trattasi - considerando anche che ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 131/1986, comma 1, lettera b), nelle operazioni di permuta viene tassata l'operazione che dà luogo all'imposta maggiore - si applica il seguente trattamento tributario:
- imposta di registro in misura fissa di 200 Euro (imposta da corrispondersi dal Comune ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 131/1986, comma 7);
- imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 Euro;
- imposta catastale nella misura dell'1% da applicarsi sul valore dell'immobile trasferito al Comune;
- esenzione da imposta di bollo.
L'operazione è fuori campo IVA.