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01/02/2018

Permuta immobiliare tra pubbliche amministrazioni, trattamento fiscale

Con la Risoluzione 31/01/2018, n. 12/E, l'Agenzia entrate chiarisce quale sia il corretto trattamento fiscale da applicarsi ad una operazione di permuta immobiliare effettuata tra pubbliche amministrazioni, nella fattispecie tra l'Agenzia del demanio (e quindi lo Stato) ed un Comune.

In considerazione delle modifiche all'art. 10 del D. Leg.vo 23/2011, comma 4, apportate ad opera dell'art. 20 del D.L. 133/2014, comma 4-ter, modifiche con le quali è stato escluso che la soppressione di tutte le agevolazioni fiscali sugli atti traslativi di diritti reali immobiliari (disposta dal menzionato art. 10 del D. Leg.vo 23/2011, comma 4) operi, tra l'altro, in riferimento ad immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, all'operazione in oggetto è applicabile il trattamento fiscale in base alle norme vigenti fino al 31/12/2013 (data di operatività della soppressione delle agevolazioni disposta dall'art. 10 del D. Leg.vo 23/2011, comma 4).

Conseguentemente all'operazione di cui trattasi - considerando anche che ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 131/1986, comma 1, lettera b), nelle operazioni di permuta viene tassata l'operazione che dà luogo all'imposta maggiore - si applica il seguente trattamento tributario:
- imposta di registro in misura fissa di 200 Euro (imposta da corrispondersi dal Comune ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 131/1986, comma 7);
- imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 Euro;
- imposta catastale nella misura dell'1% da applicarsi sul valore dell'immobile trasferito al Comune;
- esenzione da imposta di bollo.
L'operazione è fuori campo IVA.

Dalla redazione