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08/01/2018

Iva agevolata per interventi di manutenzione e "beni significativi": novità nella Legge di bilancio

L’art. 1, comma 19, della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha fornito interpretazione autentica delle norme di cui all’art. 7 della L. 488/1999 (comma 1, lettera b), il quale prevede che sono soggetti all’IVA con l’aliquota del 10% gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Il citato art. 7 della L. 488/1999 dispone inoltre che, qualora l’intervento preveda anche la fornitura di “beni significativi”, individuati con il D.M. 29/12/1999, l’IVA al 10% si applica sul costo di tali beni solo fino a concorrenza del rimanente valore della prestazione.

La L. 205/2017 (art. 1, comma 19) ha chiarito prima di tutto che la determinazione del valore dei “beni significativi” deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. In altri termini, le parti staccate che non siano connotate da un’autonomia funzionale rispetto al bene principale (ad esempio il bruciatore di una caldaia) rientrano nel valore dello stesso, anche se singolarmente di importo elevato. La L. 205/2017 ha così codificato l’interpretazione già fornita dall’Agenzia delle entrate con la Circolare 08/04/2016, n. 12/E.

Altresì, l’art. 1, comma 19, della L. 205/2017, ha chiarito che:
- il valore dei beni significativi, risultante dal contratto di appalto per l’effettuazione dell’intervento di recupero  deve tenere conto solo di tutti gli oneri (cioè i fattori produttivi: materie prime e manodopera) che concorrono direttamente alla produzione dei beni stessi e non può comunque essere inferiore al prezzo con cui il produttore del bene, nel caso sia anche l’esecutore dell’intervento, ha a sua volta acquisito i fattori produttivi (oppure al prezzo con cui l’esecutore dell’intervento di recupero, nel caso in cui sia diverso dal produttore del bene, abbia acquistato il bene stesso);
- la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo;
Anche con questo secondo chiarimento la L. 205/2017 ha codificato l’interpretazione già fornita dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione 06/03/2015, n. 25/E.

Dalla redazione