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16/10/2017

Materiali edili da demolizione e nozione di sottoprodotto

Secondo la Corte di cassazione, sez. III pen., sent. 13/09/2017, n. 41607, integra il reato di svolgimento di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all’art. 256, comma 1, D. Leg.vo 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), il deposito da parte di un’impresa edile di materiali provenienti da una demolizione in attesa di un loro eventuale riutilizzo. Ciò perché, da un lato, tali materiali non rientrano nella nozione di sottoprodotti (non soggetti alla normativa sui rifiuti) se manca il requisito della “certezza iniziale del riutilizzo” e, d’altro lato, il reato di cui sopra può essere consumato non solo da chi svolge in modo esclusivo l’attività di gestione dei rifiuti, ma anche da chi svolge tale attività in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa.

Dalla redazione