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13/10/2017

Accesso civico ad atti notarili e visure ipocatastali: parere del Garante Privacy

Con Parere n. 377 del 27/09/2017 il Garante Privacy ha confermato la decisione del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese secondo cui non andava accolta una richiesta di accesso civico alla copia di atti notarili, visure catastali e visure ipotecarie riguardanti trasferimenti immobiliari per usucapione non giudiziale. Il Garante, richiesto del proprio parere nell'ambito del procedimento di riesame previsto dall’art. 5, co. 7 del D.Lgs. 33/2013, ha ritenuto che il Consiglio Notarile abbia correttamente respinto l'istanza di accesso nella parte relativa agli atti notarili e alle visure e, nel proprio parere, ha messo in evidenza due aspetti interessanti, di cui uno strettamente collegato alla natura degli atti oggetto dell’istanza e un altro, di carattere generale, collegato al diritto di opposizione dei controinteressati. Relativamente alla documentazione oggetto della richiesta di accesso civico, il Garante ha sottolineato che l’istanza di accesso civico agli atti notarili e alle visure catastali ed ipotecarie, avanzata agli uffici addetti alla conservazione o al rilascio delle copie quali l’Archivio notarile, il Catasto e l’Agenzia delle entrate, costituisce uno dei casi di esclusione dalla possibilità di accesso previsti dallo stesso Decreto Trasparenza all’art. 5bis, co. 3: secondo il Garante, infatti, la conoscibilità e l’acquisizione di questi documenti è regolata da specifiche norme di settore, che proprio perché specifiche non risultano derogabili dalle disposizioni in materia di accesso. Relativamente al secondo aspetto, ovvero alla notifica dell'istanza di accesso ai soggetti controinteressati (che nella fattispecie erano le persone citate negli atti), il Garante -diversamente dalla posizione assunta dal Consiglio notarile- ha precisato che la comunicazione non è finalizzata all'acquisizione del consenso al trattamento dei dati da parte dei controinteressati ma la sua funzione è esclusivamente quella di consentire un loro eventuale intervento nel procedimento di accesso, attraverso una opposizione motivata, qualora si ritenga che dall'accoglimento dell'accesso possa derivare un pregiudizio concreto. Nel caso di specie, inoltre, il Garante si sofferma sul “pregiudizio” assumendone la sussistenza per l'interessato o per altre persone alle quali questi è legato da un vincolo affettivo a causa della conoscibilità da parte di chiunque dei dati o del documento richiesto (ad es. la situazione economico patrimoniale ravvisabile dagli atti notarili). Infatti, i dati e i documenti ricevuti a seguito di un'istanza di accesso civico sono per definizione pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di usarli, pur sempre nel rispetto dei limiti della normativa sulla privacy.

Dalla redazione