Con sentenza n. 15781 del 28 luglio 2005 le SS.UU. della Cassazione civile hanno affermato l’inapplicabilità delle eccezioni di decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia alle prestazioni d'opera del progettista e del direttore dei lavori.
Il Collegio ha argomentato la sua decisione sostenendo che le disposizioni di cui all'art. 2226 Cod. civ. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e di direttore dei lavori.
Conseguentemente i vizi dell'opera potranno essere denunziati dal committente anche dopo gli otto giorni dalla scoperta e l'azione di garanzia esercitata anche oltre il termine di un anno dalla consegna dell'opera.
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