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Urbanistica

Oneri di urbanizzazione: obbligo e ammontare

27/01/2010

Sono dovuti anche se non vi è urbanizzazione e sulla base dei valori vigenti al momento del rilascio del permesso.

Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti anche caso di mancanza di opere di urbanizzazione nella zona in cui ricade l'intervento assentito con il permesso di costruire. Lo ha affermato, peraltro conformemente ad un consolidato ed uniforme orientamento della Giurisprudenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8757 del 24/12/2009.
Secondo la Corte l’art. 1 della L. 28/01/1977, n. 10, ha introdotto, salve le eccezioni espressamente previste, il principio della onerosità delle concessioni edilizie, diversificate a seconda delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale. Detti oneri sono dunque dovuti a prescindere dalla situazione urbanizzativa delle zone in cui ricadono i singoli interventi, poiché adempiono all'esigenza della partecipazione patrimoniale dei privati interessati al pregiudizio economico gravante sulla collettività comunale per effetto della trasformazione del territorio.

Quanto invece alla modalità temporale di determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, la Corte ha ricordato come ai sensi dell'art. 7 della L. 24/12/1993, n. 537, questi oneri devono essere aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. Ne consegue che una volta intervenuta la delibera comunale di aggiornamento, ogni permesso di costruire che deve ancora essere rilasciato può essere legittimamente assoggettato solo al pagamento degli oneri di urbanizzazione tabellari previsti dal nuovo provvedimento comunale, applicati in relazione alla localizzazione del manufatto.
In altri termini la determinazione degli oneri di urbanizzazione deve essere effettuata sulla base dei valori in vigore alla data del rilascio del titolo edilizio, e non alla data in cui è stata presentata istanza per il medesimo titolo.

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