Urbanistica
Domanda di condono edilizio: rigetto per inesattezze
23/12/2009
Omissioni o inesattazze dolosamente presenti nell'istanza di sanatoria ne comportano il rigetto automatico. Consiglio di Stato.
La domanda per l'ottenimento del condono edilizio è da considerare «dolosamente infedele» quando siano state riscontrate omissioni ed inesattezze preordinate a trarre in inganno il Comune su elementi essenziali dell'abuso (consistenza dell'abuso, qualificazione giuridica dell'illecito, data della sua commissione, entità dell'oblazione). Per tali tipologie di violazioni l'art. 40, comma 1, della L. 47/1985, esclude la possibilità del condono e di formazione del silenzio-assenso.
Con queste motivazioni il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7491 del 30/11/2009, ha escluso la possibilità di sanatoria relativa ad una istanza in cui l'inesattezza denunciata attineva al tempo della commissione dell'abuso, non consentendo di collocare temporalmente la realizzazione dell'abuso stesso entro la data individuata dalla legge come presupposto ineludibile per l'attribuzione del condono.
Con la stessa pronuncia la Corte ha poi rilevato come, secondo un indirizzo giurisprudenziale pacifico, anche per le concessioni edilizie in sanatoria risultano applicabili i principi in materia di legittimazione all'impugnazione da parte dei proprietari dei fondi confinanti incisi dalla sanatoria dell'illecito, se non conforme a legge. Tale legittimazione sussiste per il fatto stesso che il terzo si trova in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione oggetto di sanatoria, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza di un ulteriore specifico interesse.
La Giurisprudenza ha infatti da sempre ha riconosciuto al proprietario od al possessore dell'immobile od al semplice residente o domiciliatario nella zona interessata il richiesto stabile collegamento, idoneo a radicare in tale soggetto una posizione d'interesse all’impugnazione di una concessione edilizia in sanatoria. Dalla sussistenza di una siffatta posizione deriva poi che rientra nella loro inviolabile sfera di autonomia ogni considerazione circa l'«interesse diretto», concreto ed attuale all'azione per il ripristino dello stato originario dei luoghi, sul quale il Giudice di merito non può esercitare alcun tipo di sindacato.