Legittimo escludere le imprese in situazione di collegamento sostanziale.
In sede di gara è consentito alla stazione appaltante prevedere l'esclusione delle offerte quando specifici elementi oggettivi e concordanti inducano a ritenere la sussistenza di situazioni di collegamento sostanziale (ulteriori rispetto alle forme di collegamento societario di cui all'art. 2359 Cod. civ.) capaci di alterare la segretezza, la serietà e l'indipendenza delle offerte, purché l'individuazione non oltrepassi il limite della ragionevolezza e della logicità rispetto alla tutela avuta di mira e consistente nell'autentica concorrenza tra le offerte.
Queste in sintesi le motivazioni della
sentenza del Consiglio di Stato n. 5578 del 17/09/2009 in merito ad una gara per l'affidamento di servizi alla quale sono risultate, da accertamenti delle Autorità, partecipanti società in situazione di collegamento sostanziale.
Il Consiglio ha inoltre precisato come l'art. 34 del
Codice dei contratti, preveda che «
non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile» e che «
le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi».
Nel caso in esame, sussistendo gli elementi sopra indicati, il Consiglio ha deciso, in accordo con il giudice di primo grado, di respingere l'appello.