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Pubblica Amministrazione, Varie, Urbanistica

Legge di semplificazione 2005

30/11/2005

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 280 dell'1.1.2005 la L. 28.11.2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005». Il provvedimento, articolato in una serie di deleghe al Governo, presenta tra i suoi tratti qualificanti un radicale intervento di sfoltimento legislativo diretto a cancellare le norme, anteriori al primo gennaio 1970, ritenute obsolete o non più necessarie, eccezion fatta per i codici e per i provvedimenti che il Governo stesso avrà individuato nei ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Il provvedimento reca inoltre importanti norme di interesse per i tecnici, in particolare in materia di parcheggi e di lottizzazioni.

È questa la cosiddetta "norma taglia-leggi", una misura finalizzata a sfoltire il caos dell'ordinamento normativo. Il provvedimento contiene, inoltre, una serie di deleghe, tra le quali segnaliamo in particolare quella, all'art. 5, per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive.

Parcheggi
Segnaliamo l'importante norma, contenuta nel comma 9 dell'art. 12, il quale modifica l’art. 41-sexies della L. 1150/1942 (Legge urbanistica), disponendo che gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma dello stesso articolo non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse. In altri termini sarà consentito trasferire liberamente i posti auto senza l’obbligo di mantenerne il diritto d’uso in favore dei titolari delle unità immobiliari.

Lottizzazione
Segnaliamo inoltre il comma 4 dell'art. 12, il quale inserisce un'integrazione all'art. 30 del TU in materia di edilizia (DPR 380/2001). Questa disposizione si occupa di lottizzazione, e prescrive che gli atti relativi al trasferimento di terreni (tranne le pertinenze di edifici censiti al Catasto urbano) sono nulli e non possono essere stipulati se gli agli atti stessi non è allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche relative all'area interessata.
Il provvedimento in commento prevede che gli atti ai quali non sia stata allegata la destinazione urbanistica possano essere confermati o integrati anche da una sola delle parti, mediante atto pubblico o scrittura autenticata cui sia allegato un certificato contnente le prescrizioni urbanistiche delle aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare. La disposizione vale anche per gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della legge di semplificazione, a condizione che la nullità non sia già stata accertata con sentenza definitiva.
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