Professione
Nuovo Codice deontologico degli Ingegneri
19/01/2007
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha approvato in data 1.12.2006 il nuovo codice deontologico, adeguato alle disposizioni introdotte dal cosiddetto «decreto Bersani» (L. 248/2006). Il nuovo Codice deontologico è in vigore dal 1° gennaio 2007.
Tra le novità, segnaliamo che viene qualificato come illecita concorrenza ogni caso di abuso dei mezzi pubblicitari potenzialmente idonei a ledere la dignità professionale (cfr.art. 3 del Codice Deontologico “Sui rapporti tra colleghi” e art. 3.3 delle Norme di attuazione del Codice ).
Nei rapporti con la committenza privata viene abrogata l'inderogabilità dei minimi tariffari (cfr. art. 4.4.), ma deve essere rispettato il principio di cui all'art. 2233 del Codice Civile che sancisce la proporzionalità tra il compenso richiesto/ricevuto e il tipo di lavoro e impegno prestato, la cui violazione addirittura si qualificherebbe come illecito disciplinare comportando la nullità parziale del contratto.
L'art. 5, invece, si occupa della relazione sussistente tra le attività dell'ingegnere e il territorio e la collettività sancendo che l'opera dell'ingegnere deve essere improntata alla tutela e alla salvaguardia della salute fisica e della vita dell'uomo, nonchè dell'ambiente e del paesaggio. Peraltro, nelle norme di attuazione dello stesso art. 5, e con specifico riferimento ai rapporti tra l'ingegnere e la collettività, si legge che costituisce infrazione disciplinare (come tale perseguibile dagli ordini di categoria) l'illecito di evasione fiscale purchè sia definitivamente accertato.
Tra le disposizioni finali al codice, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiarito che il Codice in commento e le relative norme di attuazione possono essere integrate da ciascun Consiglio Provinciale, fermo restando che qualsivoglia tipo di integrazione deve essere coerente con il disposto del Codice.