Pubblica Amministrazione, Edilizia e immobili
Agibilità con certificazione del direttore lavori
29/10/2007
Lo scorso 24.10.2007 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge per la modernizzazione e l'efficienza dell'attività delle pubbliche amministrazioni, la riduzione degli oneri burocratici per cittadini e imprese, la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi (DDL C2161 e abbinati). Il provvedimento, che prevede anche importanti norme di semplificazione in materia di edilizia privata, passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
Segnaliamo qui di seguito alcune tra le principali misure di interesse introdotte dal provvedimento in esame.
Conclusione del procedimento amministrativo
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del DDL in questione, sostituendo l'art. 2 della L. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, sancisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni devono, di norma, concludersi nel termine di trenta giorni, fatte salve soltanto le diverse ipotesi espressamente disciplinate dalla legge, nonché quelle individuate con regolamenti adottati dalle singole amministrazioni. Ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 1, infatti, le singole amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali individuano con appositi regolamenti la durata dei procedimenti di propria competenza, che devono comunque concludersi in un termine non superiore a novanta giorni.
È invece ristretta, rispetto al passato, la possibilità di aumentare il termine di novanta giorni, mediante la previsione che ciò avvenga non più con regolamenti delle singole amministrazioni, ma con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al quale è affidato il controllo della effettiva sussistenza di fondate ragioni per procedere in tal senso. In particolare, la norma prevede che la deroga temporale possa essere concessa solo tenuto conto della sostenibilità dei termini sotto il profilo dell'organizzazione delle singole amministrazioni, nonché della natura degli interessi pubblici da tutelare. Il comma 5 riconosce alle Autorità di garanzia e di vigilanza, salvo quanto già disposto con specifiche disposizioni normative, il potere di disciplinare con autonomi provvedimenti i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del DDL introduce, dopo l'articolo 2 della citata L. 241/1990, l'articolo 2-bis, che disciplina le conseguenze derivanti dal ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento, e l'articolo 2-ter, che prescrive di fornire l'elenco della documentazione, nonché i moduli e i formulari da utilizzare ai fini della presentazione di un'istanza.
La prima delle due descritte norme (articolo 2-bis), che costituisce un punto centrale del provvedimento, sancisce il principio per cui le pubbliche amministrazioni sono tenute a risarcire il danno ingiusto causato dall'inosservanza dei termini procedimentali, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto, assicurando, altresì, la corresponsione, a titolo sanzionatorio del mero ritardo, di una somma di denaro in misura fissa ed eventualmente progressiva. La disposizione esclude la corresponsione della predetta somma nei casi di silenzio-assenso.
Agibilità con certificazione del direttore lavori
L'articolo 10 del DDL, al comma 1, introduce una norma di semplificazione, sostituendo il certificato di agibilità, previsto dall'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, con una semplice dichiarazione di conformità degli edifici e degli impianti, rilasciata sotto la propria responsabilità dal direttore dei lavori sulla base della documentazione prevista dall'articolo 25 del medesimo testo unico.
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