Possibile sostituire la dichiarazione degli intestatari con l'attestazione di un tecnico abilitato agli atti catastali.
Il comma 14 dell'art. 19 della Manovra finanziaria, L. 122/2010, aggiunge il nuovo comma 1-bis dell'art. 29 della L. 52/1985, introducendo nuovi obblighi di cui tenere conto, a partire dal 01/07/2010, nella stipula di atti pubblici o scritture private aventi ad oggetto diritti reali su fabbricati; con modifica introdotta in fase di conversione in legge sono stati esclusi dall'applicazione delle disposizioni in commento gli atti concernenti diritti reali di garanzia (pegno ed ipoteca).
In particolare la nuova norma impone, a pena di nullità, per gli atti relativi alle unità immobiliari urbane:
- l'identificazione catastale delle stesse;
- il riferimento alle planimetrie depositate in catasto;
- la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, o in alternativa l'attestazione redatta da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Importante novità recata dalla conversione in legge è dunque rappresentata dall'inciso che consente di
sostituire la dichiarazione resa dagli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie,
con una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico che sia abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Quanto agli immobili interessati dalla disposizione, per «unità immobiliari urbane» dovrebbero intendersi i fabbricati (compresi quelli mai denunciati e quelli che abbiano perso i requisiti della ruralità) e le aree urbane, mentre l'ambito applicativo riguarda tutti gli atti aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti.
L'interpretazione è confermata dalla Circolare 2/2010 dell'Agenzia del territorio, il cui testo è consultabile in allegato, la quale aggiunge altresì che sono esclusi dalla previsione normativa i seguenti immobili:
- le particelle censite al catasto terreni;
- i fabbricati rurali, censiti al catasto terreni, che non abbiano subito variazioni, né perso i requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali;
- i fabbricati iscritti in catasto come «unità collabenti», in quanto non più abitabili o servibili all'uso cui sono destinati;
- i fabbricati iscritti in catasto come «in corso costruzione» o «in corso di definizione», sempre che non siano stati ultimati o definiti;
- i lastrici solari e le aree urbane, iscritti al catasto edilizio urbano con l'indicazione della sola superficie, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 650/1972.
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