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Catasto

Manovra: sanatoria catastale immobili non dichiarati o difformi

23/08/2010

Confermata nella Manovra la cosiddetta sanatoria delle «case fantasma», che in realtà sanatoria non è.

Con la legge 122/2010, di conversione della cosiddetta «Manovra finanziaria» (D.L. 78/2010), pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30/07/2010, sono rimaste sostanzialmente invariate, salvo alcune modifiche che verranno illustrate di seguito, le disposizioni contenute nei commi da 7 a 11 dell'art. 19, concernenti la possibilità di regolarizzare immobili non dichiarati in catasto ovvero immobili dichiarati ma per i quali la consistenza di fatto sia diversa dalle risultanze catastali.

Immobili che non risultano dichiarati in Catasto
Il comma 8 dell'art. 19 dispone che entro il 31/12/2010 i proprietari di immobili che non risultino ancora dichiarati in Catasto a seguito dell'espletamento da parte dell'Agenzia del territorio delle operazioni previste dall'art. 2, comma 36, della L. 286/2006, sono tenuti a procedere alla presentazione della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Le dichiarazioni verranno poi rese note ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio attraverso il Portale telematico, affinché possano essere effettuati i controlli di conformità urbanistico-edilizia.
In caso di inadempimento ai suddetti obblighi è prevista la possibilità per l'Agenzia del territorio di procedere d'ufficio all'attribuzione di una rendita presuntiva, con procedimento i cui oneri sono a carico dell'interessato e saranno determinati con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 31/12/2010.
In buona sostanza si può affermare che le disposizioni sopra commentate non introducono alcuna nuova fattispecie di sanatoria o condono, ma si limitano a confermare l'obbligo, già in precedenza previsto da disposizioni vigenti, di effettuare la dichiarazione catastale da parte degli intestatari delle particelle in cui insistono gli immobili non dichiarati al catasto individuati tramite l'apposita procedura (vedi boxino). Viene quindi di fatto semplicemente prorogato al 31/12/2010 il termine di 7 mesi dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale, previsto dal citato art. 2, comma 36, della L. 286/2006, sono tenuti a procedere alla presentazione della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Le dichiarazioni verranno poi rese note ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio attraverso il Portale telematico, affinché possano essere effettuati i controlli di conformità urbanistico-edilizia.

Immobili che abbiano subito variazione di consistenza
Sempre entro il termine del 31/12/2010 i proprietari di immobili che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione ai fini fiscali della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale, ai sensi del comma 9 dell'art. 19. Si noti quindi che in questo caso la disposizione sembra riferirsi a tutti coloro i cui immobili non siano inclusi negli elenchi sopra menzionati, in quanto la violazione non consiste in un manufatto totalmente o in parte non dichiarato.
In caso di inadempimento è prevista dal comma 11 la generica facoltà per l'Agenzia del territorio di effettuare gli «accertamenti di competenza», avvalendosi anche della collaborazione dei comuni e di apposite convenzioni stipulate con gli organismi rappresentativi delle categorie professionali interessate.

Vai al Dossier «La Manovra finanziaria per il 2010»

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