Prosegue l'esame parlamentare del DDL che mira a definire i requisiti tecnici e professionali degli imprenditori edili.
Le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole con condizioni sul nuovo testo unificato delle proposte di legge recanti «Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia», risultante appunto dalla unione dei diversi DDL presentati sull'argomento (C. 496, C. 1394, C. 1926, C. 2306, C. 2313, C. 2398).
Il testo unificato, come risultante dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione di merito, mira a definire i princìpi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia, denominate «attività professionali in edilizia», nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione in materia di tutela della concorrenza e di professioni. Sono invece escluse dall'oggetto del DDL in discussione le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari nonché le attività di installazione di impianti.
Oltre a prevedere l’istituzione, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della sezione speciale dell'edilizia, alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che esercitano una delle attività previste, il DDL disciplina i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del D. Leg.vo 81/2008, che possono coincidere in un unico soggetto a ciò designato, nonché i requisiti di onorabilità, che devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori nel caso di società, e dal responsabile tecnico.
Quanto a questa ultima figura è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia riconosciuta di diritto anche a coloro che hanno svolto, in un periodo non antecedente agli ultimi cinque anni, funzioni di direttore tecnico nel settore dell'edilizia.
All'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia l'imprenditore deve dimostrare il possesso, o la disponibilità attraverso locazione finanziaria o noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile per un valore minimo di 30.000 Euro. Il DDL attribuisce inoltre alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i seguenti compiti: