L'autocertificazione ai sensi delle Linee Guida Nazionali non sostituisce l'attestato di certificazione energetica.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 1 del 04/10/2010 è stato pubblicato il
Decreto della Direzione Generale Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile 15/12/2009, n. 14006, recante «
Precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici e modifiche al d.d.g. 5796 dell'11 giugno 2009».
Il provvedimento si richiama al Decreto del Direttore Generale n. 5796 dell'11/06/2009, con il quale è stato approvato l'aggiornamento alla procedura di calcolo per valutare la prestazione energetica degli edifici, nonché al Decreto del Dirigente di U.O. n. 7248 del 13/07/2009, successivamente rettificato con
Decreto 7538 del 22/07/2009, con il quale è stata approvata una circolare per fornire precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia, approvate con D.g.r. n. 8745 del 22/12/2008.
Tra i vari chiarimenti forniti dal testo, consultabile in allegato, si segnala in particolare il punto 1, ove si afferma che l'autodichiarazione prevista ai sensi del punto 9, all'Allegato A (articolo 3, comma 1), al
Decreto 26/06/2009, recante le «
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», con cui il proprietario dichiara che l'edificio oggetto di compravendita è di classe energetica G ed i costi per la gestione energetica dello stesso sono molto alti, non sostituisce l'attestato di certificazione energetica prevista da Regione Lombardia con D.g.r. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni, poiché la norma statale si applica solo nelle Regioni che non si sono dotate di proprie norme in materia, come previsto dall'art. 17 del
D. Leg.vo 192/2005.