Possibili aumenti della superficie in ragione del 20% o realizzazione di piani soppalcati con aumento della SUL del 30%.
La Regione Piemonte è intervenuta, con l'art. 42, comma 5, della
L.R. 30/2009 (Legge Finanziaria regionale) sull'ambito di applicazione del Piano Casa. La rettifica apportata interessa in modo particolare gli edifici aventi finalità ricettive, inizialmente equiparati dall’art. 7, comma 3 della legge regionale sul Piano Casa 20/2009 a quelli residenziali ai fini degli interventi di cui alla medesima legge. Con l'abrogazione dell'art. 7, comma 3, della citata L. 20/2009 viene ora meno l'equiparazione ai fini degli interventi per il Piano Casa tra gli edifici a destinazione residenziale e quelli a destinazione ricettiva, i quali potranno invece essere ricondotti nella categoria degli immobili a destinazione produttiva, per i quali sono invece ammissibili gli interventi di cui all’art. 7.
L’art. 7 prevede la possibilità di realizzare interventi, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, su fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva effettivamente utilizzati e legittimamente realizzati alla data del 31/07/2009. Come già segnalato, con la rettifica introdotta dalla L.R. 30/2009 gli edifici con finalità ricettive sono stati ricondotti alla disciplina di cui all’articolo 7 in commento.
In tali edifici è possibile
aumentare la superficie utile lorda in ragione del 20% e comunque con un massimo di 200 mq, ovvero qualora la SUL disponibile sia esaurita,
soppalcare in modo tale da aumentare la SUL stessa entro un massimo del 30%.
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