Nuove norme per progetto, installazione, esercizio, manutenzione e verifiche periodiche.
Sulla G.U. n. 21 del 27/01/2010 è stato pubblicato il
D. Min. Infrastrutture e Trasporti 11/01/2010 recante «
Norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone», che si applica agli ascensori per trasporto di persone in servizio pubblico mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide verticali la cui inclinazione è minore di 15°.
Le nuove norme sostituiscono le previgenti di cui alla Parte III del
decreto ministeriale 281/1931, ora abrogato, aggiornando il quadro normativo e rendendolo dunque coerente con le disposizioni sopravvenute e con l'evoluzione della tecnica e dell'esperienza nel settore.
Di seguito i contenuti principali del provvedimento.
Norme tecniche, progetto, installazione ed apertura
Per la progettazione, costruzione ed installazione degli ascensori e relativi componenti di sicurezza si
applica il capo I del
D.P.R. 162/1999 di attuazione della direttiva 95/16/CE.
La realizzazione dell'impianto in adesione a norme armonizzate, operata su base volontaria dall'installatore, costituisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute delle persone di cui alla direttiva 95/16/CE.
La documentazione progettuale per l'installazione, ovvero relativa a modifiche costruttive, è soggetta all'approvazione degli organi regionali o degli enti locali delegati, che a tal fine richiedono preventivamente, agli Uffici Trasporti ad Impianti Fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali, il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza. La domanda è corredata dalla documentazione elencata all'art. 3. All'approvazione della domanda segue l'autorizzazione dei lavori d'installazione, ovvero di modifica.
Ultimati i lavori l'esercente presenta domanda, corredata dai documenti elencati all'art. 5, di apertura dell'ascensore al pubblico esercizio richiedendo l'espletamento delle dovute verifiche e prove funzionali di sicurezza, all'esito favorevole delle quali segue il rilascio del nulla osta tecnico.
Esercizio, manutenzione, verifiche periodiche
Ai sensi del
D.P.R. 753/1980 è preposto ai fini della sicurezza e regolarità di esercizio, un responsabile dell'esercizio (i cui requisiti, funzioni e incombenze sono stabiliti dal D. Min 1533/1985), il quale provvede ad emanare il regolamento di esercizio, contenente prescrizioni sul personale addetto, le modalità di servizio, il piano di soccorso, nonchè gli obblighi, i divieti e le sanzioni per i viaggiatori.
La manutenzione deve essere affidata a persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 10 del D.P.R. 1767/1951, o a ditta abilitata ai sensi della
L. 46/1990, che deve provvedervi a mezzo di personale abilitato.
Oltre ad effettuare giornalmente prima dell'inizio dell'esercizio una o più corse di prova a vuoto, l'impianto dovrà essere sottoposto, almeno ogni sei mesi, a controlli e prove di cui all'appendice E delle norme UNI 81-1:2008 e 81-2:2008.