La detrazione fiscale per riqualificazione energetica non è cumulabile con altri incentivi.
Con la
Risoluzione n. 3 del 26/01/2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cumulabilità della detrazione d'imposta del 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica con ulteriori eventuali contributi comunitari, regionali o locali riconosciuti per i medesimi interventi.
Si ricorda che il divieto di cumulo tra gli incentivi è stato introdotto dall'art. 6, comma 3, del
D. Leg.vo 115/2008, in base al quale: «
a decorrere dal 01/01/2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto al comma 4».
In particolare l'Agenzia, avvalendosi del parere del Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che la detrazione del 55% è riconducibile fra «
gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato», e dunque non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti per i medesimi interventi dalle Regioni o dagli enti locali. Inoltre, per «
ulteriori contributi comunitari, regionali o locali», di cui al citato art. 6, comma 3, si intendono le erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, in forma
diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi, da parte della
comunità europea, delle regioni o degli enti locali.
In conclusione, alla luce di quanto riportato,
a decorrere dal 01/01/2009, il soggetto che sostiene interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’oggetto dell’agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.
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