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Ambiente, paesaggio e beni culturali

Tracciabilità dei rifiuti con il sistema SISTRI

21/01/2010

Nel decreto ministeriale i soggetti obbligati, le scadenze e gli adempimenti. Dopo l'iscrizione la consegna del dispositivo usb e dalla black box.

Con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17/12/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9/2010 (supplemento ordinario n. 10) prende il via il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI, previsto dall'art. 189, comma 3-bis, del D. Leg.vo 152/2006 (Codice dell'Ambiente) introdotto dall'art. 2, comma 24, del D. Leg.vo 4/2008, nonché dall'art. 2, comma 2-bis, della L. 210/2008, relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Funzionamento e obiettivi del SISTRI
Il nuovo sistema rappresenterà per il settore un importante cambiamento, da un sistema cartaceo imperniato su tre documenti (il Formulario di identificazione dei rifiuti, il Registro di carico e scarico e il Modello unico di dichiarazione ambientale MUD) si passerà a soluzioni tecnologiche avanzate, dove ogni rifiuto speciale potrà essere monitorato in qualsiasi fase, dalla produzione allo smaltimento. Inoltre, dalla più corretta gestione dei rifiuti, il sistema si propone di conseguire una riduzione del danno ambientale ed un vantaggio in termini di prevenzione dell'illegalità.
Il decreto, come infine stabilito dall'art. 14-bis della L. 102/2009, definisce in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, ed infine le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio.
Si fornisce di seguito un primo sintetico quadro delle previsioni del decreto, consultabile in allegato, rimandando alle pagine dedicate agli Abbonati per maggiori approfondimenti. Si ricorda inoltre che il Ministero ha predisposto l'apposito sito Internet www.sistri.it dove è possibile reperire tutte le informazioni e la modulistica per l'iscrizione.

Soggetti obbligati e tempistiche per l'adesione
I soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI sono stati divisi in due gruppi dall'art. 1 del decreto.

Il sistema sarà operativo dal 13/07/2010 per:
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, incluse le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi (art. 212, comma 8, del D. Leg.vo 152/2006), con oltre 50 dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti, con oltre 50 dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- i consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali e quelle che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti;
- i soggetti coinvolti nel trasporto intermodale dei rifiuti;
- gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania.
I soggetti di cui all'elenco precedente sono tenuti ad iscriversi al SISTRI entro il 28/02/2010, con le modalità di cui all'art. 3 del decreto in commento.

Il sistema sarà operativo dal 12/08/2010 per:
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, incluse le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi (art. 212, comma 8, del D. Leg.vo 152/2006), con meno di 50 dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti, con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.
I soggetti di cui all'elenco precedente sono tenuti ad iscriversi al SISTRI tra il 13/02/2010 ed il 30/03/2010, con le modalità di cui all'art. 3 del decreto in commento.
Il sistema sarà dunque pienamente operativo dal 12/08/2010. Dopo tale data potranno aderire su base volontaria le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti con meno di 10 dipendenti, le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle artigianali, industriali e di trattamento rifiuti.

Dispositivi elettronici da installare
Una volta perfezionata la procedura di iscrizione ai soggetti sopra elencati sarà consegnato:
- per ciascuna unità locale dell'impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico (dispositivo USB), idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso;
- per ciascun dispositivo USB, l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
- per ciascun veicolo in dotazione all'impresa, nel caso in cui l'Operatore sia un trasportatore, un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo (black box).

Interconnessioni telematiche
Il SISTRI sarà interconnesso telematicamente con:
- l'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - che fornirà, attraverso il Catasto Telematico, i dati sulla produzione e la gestione di rifiuti alle Agenzie Regionali e Provinciali di Protezione dell'Ambiente, che a loro volta provvederanno a fornire i medesimi dati alle competenti Province;
- l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, tramite il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in ordine ai dati relativi al trasporto dei rifiuti.
Per garantire la tracciabilità dei rifiuti speciali, anche per quanto riguarda il trasporto marittimo e ferroviario, il SISTRI sarà interconnesso con i sistemi informativi della Guardia Costiera e delle Imprese ferroviarie. Inoltre, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione Campania, l'art. 2, comma 2-bis, della L. 210/2008, ha previsto la realizzazione del sistema di tracciabilità di tale tipologia di rifiuti, denominato SITRA. Successivamente l'art. 14-bis della L. 102/2009 ha stabilito che il SISTRI sia interconesso con altri sistemi informativi ed anche con il SITRA. Una volta a regime, si verrà così a creare un sistema-rete che consentirà di conoscere la movimentazione completa dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale.

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