Una nuova Circolare chiarisce le modalità per il pagamento dei SAL e nei confronti dei raggruppamenti temporanei di imprese e delle ATI.
La
Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 08/10/2009, fornisce ulteriori chiarimenti operativi concernenti le disposizioni di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, introdotto dalla
L. 286/2006, sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica.
La suddetta disposizione, si ricorda, prevede che le
pubbliche amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica sono tenute a verificare, prima di effettuare a qualsiasi titolo pagamenti di importo superiore a € 10.000, se il beneficiario sia a sua volta inadempiente ad obblighi derivanti da cartelle per un ammontare complessivo almeno pari all'importo medesimo. In tal caso il soggetto pubblico deve sospendere il pagamento e segnalare la circostanza all'agente per la riscossione competente per territorio.
L'art. 19 della
L. 222/2007 ne ha espressamente subordinato l'operatività all'entrata in vigore del regolamento ministeriale di attuazione, poi emanato con il
D. Min. Economia e Finanze 18.1.2008, n. 40. Le prime indicazioni operative susseguenti all'emanazione del decreto sono state fornite con la
Circolare n. 22 del 29/07/2008.
Pagamento concomitante di più fatture e stati di avanzamento lavori (SAL)
La circolare si sofferma sui casi in cui la pubblica amministrazione proceda alla liquidazione tramite unico mandato di pagamento in favore del medesimo beneficiario di più fatture o altri titoli, singolarmente di importo inferiore alla soglia di € 10.000 che fa scattare gli obblighi di verifica, ma complessivamente di importo superiore.
In questo caso il Ministero ritiene non si debba procedere ad effettuare la verifica,
anche nel caso in cui in cui le diverse fatture, pur riferendosi ad un identico contratto, vengono emesse, nell'ipotesi di appalto di lavori, in coincidenza con i diversi stati di avanzamento lavori (SAL) e con il saldo finale.
Raggruppamenti temporanei di imprese
La precedente Circolare n. 22/2008 aveva specificato che nelle ipotesi di associazione temporanea di imprese e di raggruppamento temporaneo di imprese, di cui all'art. 37 del
D. Leg.vo 163/2006, la verifica va effettuata sia in capo all'impresa mandataria che all'impresa mandante, visto che di norma i lavori di competenza devono essere fatturati da ciascuna impresa alla stazione appaltante.
La nuova Circolare specifica che tale soluzione si applica sia nel caso in cui il mandato di pagamento è intestato alla società mandataria, che riscuote direttamente in nome e per conto della mandante, sia nel caso in cui sia l'impresa mandante a curare direttamente la riscossione del credito.