Se non viene nominato, il coordinatore per l'esecuzione ne svolge i compiti. Circolare Ministero del Lavoro.
A seguito dell'entrata in vigore delle ultime novità in tema di sicurezza nel cantiere, apportate dalla
L. 88/2009 e dal
D. Leg.vo 106/2009, il nuovo art. 90, comma 11, del
D. Leg.vo 81/2008, è ora previsto che l'obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui vi sia la presenza di più imprese, anche non contemporanea, non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad € 100.000.
In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sarebbero svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Proprio a proposito di tale ultimo aspetto sono intervenuti chiarimenti del Ministero del lavoro, con la
circolare n. 30 del 29/10/2009, consultabile in allegato.
Nel documento il Ministero ha chiarito infatti che
il coordinatore per l'esecuzione ne svolge, senza eccezioni, tutte le funzioni che l'art. 91 del D. Leg.vo 81/2008 assegna al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, nei casi in cui non sia prevista la nomina di quest'ultimo.
In questo caso, chiarisce altresì il Ministero,
il coordinatore per l'esecuzione va nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, poiché costui dovrà svolgere anche i compiti che la normativa assegna al coordinatore per la progettazione, che vanno svolti appunto durante la progettazione dell'opera.