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Ambiente, paesaggio e beni culturali, Edilizia e immobili, Urbanistica

Autorizzazione paesaggistica semplificata

14/10/2009

Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto che prevede una corsia preferenziale per 42 tipologie interventi di lieve entità.

Il Consiglio dei Ministri ha dato il primo via libera allo schema di regolamento attuativo dell'art. 146, comma 9, del D. Leg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale prevede la definizione di procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.
Il provvedimento dovrà ora acquisire il parere della Conferenza unificata e quelli del Consiglio di Stato e delle Camere, prima di tornare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione finale.

Il provvedimento individua in allegato 42 tipologie di interventi qualificabili come di «lieve entità», per i quali è stata altresì definita una procedura più breve relativamente alla tempistica e più semplice per il rilascio, o il diniego, dell’autorizzazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali possano essere apportate all’elenco specificazioni, rettifiche e/o integrazioni in base a motivazioni e ad esigenze di natura strettamente tecnica.
Tra gli interventi sottoposti a semplificazione si segnalano:
- incremento di volume non superiore al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc;
- interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Leg.vo 42/2004;
- aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione, nonché interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze;
- realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe;
- realizzazione di tettoie, porticati, gazebo e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 10 mq;
- realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni;
- interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche;
- realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno.

Quanto alla procedura, è previsto l’istanza presentata ai fini del rilascio dell’autorizzazione semplificata sia corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un professionista su una scheda tipo. Nella relazione il professionista deve attestare la conformità dell’intervento alla disciplina del paesaggio ed alla vigente disciplina urbanistica. Il procedimento autorizzatorio semplificato dovrà concludersi nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza.
In estrema sintesi la procedura prevede una immediata verifica delle istanze di autorizzazione ricevute, al fine di chiarire, e quindi comunicare agli interessati, se l’intervento è soggetto ad autorizzazione ordinaria o, invece, semplificata (se rientra tra quelli di «lieve entità»), oppure se è esonerato ai sensi dell’art. 149 del Codice dall’autorizzazione.
E' altresì prevista una verifica preliminare della conformità dell’intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, essendo inutile avviare l’istruttoria a fini paesaggistici se comunque l’intervento non è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui l’intervento è in contrasto con la disciplina urbanistica l’amministrazione dichiara che non vi è luogo a procedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica e ne dà comunicazione all’interessato.
In caso di esito positivo della «verifica urbanistica», si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica, anche in questo caso secondo le modalità semplificate individuate dalla bozza di decreto, consultabile in allegato.

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