L'attesa legge di conversione del cosiddetto decreto «anti-crisi» è stata pubblicata sulla G.U. n. 22 del 28.1.2009. Sono di seguito esaminate le questioni di maggiore rilevanza e attualità.
Detrazioni fiscali interventi riqualificazione energetica
Come ampiamente prevedibile è stato praticamente annullato l'impatto della norma presente nell'originario testo del decreto-legge
(Vedi testo e Nota - Solo Abbonati)Viene dunque
ripristinata l'automaticità della possibilità di usufruire delle agevolazioni in commento.
A meri fini di monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito del bilancio dello Stato per dette agevolazioni è peraltro previsto un ulteriore adempimento, solamente a carico dei contribuenti che intendano chiedere la detrazione sulle spese sostenute a partire dall'1.1.2009: si tratta dell'invio di una
comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nei termini e con le modalità che saranno stabilite da successivo provvedimento dell'Agenzia stessa. L'utilizzo del termine «
comunicazione», al posto del precedente «
istanza», ben rende l'idea del cambiamento di rotta effettuato dal legislatore.
Sempre per le spese sostenute a partire dal 2009 è inoltre previsto l'obbligo di suddividere l'importo della detrazione in
5 quote annuali di pari importo.
Si ribadisce quindi che
nessun adempimento aggiuntivo è richiesto ai contribuenti con riferimento alle spese sostenute nel 2008. Per dette spese inoltre la detrazione potrà continuare ad essere suddivisa in un periodo variabile da 3 a 10 anni in base alla scelta effettuata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta, secondo quanto previsto dall'art. 9-
bis del D.M. 19.2.2007
(Vedi testo e Nota - Solo Abbonati)
Rivalutazione beni immobili
E' rimasta invariata la possibilità per le società, prevista dai commi da 16 a 23 dell'art. 15, di rivalutare in base alle disposizioni di cui agli artt. 11, 13 e 15 della L. 342/2000
(Cerca su Nomotel - Solo Abbonati) e dei relativi decreti attuativi gli immobili presenti in bilancio al
31.12.2007, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa
Invariata anche l'aliquota del
10% dell'imposta sostitutiva, che consentirà di affrancare il saldo di rivalutazione, da imputare al capitale o accantonato in una riserva ad hoc in sospensione di imposta.
Inoltre il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione potrà essere riconosciuto a fini fiscali (imposte sul reddito e Irap) a decorrere dal
quinto (e non più dal terzo, come previsto dal decreto-legge) esercizio successivo a quello della rivalutazione, con il pagamento di un'imposta sostitutiva del
7% (ridotta al
4% per gli immobili non ammortizzabili).
È stato infine prolungato
da quattro a sei esercizi successivi a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita il periodo nel corso del quale, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione, in caso di cessione, assegnazione o destinazione a finalità estranee all'impresa.
Si ricorda che le imposte sostitutive andranno versate, ai sensi del comma 22, in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per l'anno con riferimento al quale è stata effettuata la rivalutazione, ovvero in tre rate di pari importo di cui la prima con la medesima scadenza citata e le altre due scadenti nello stesso termine dei due anni successivi.
Corresponsione dell'Iva con il criterio «di cassa»
Confermato infine l'art. 7, ove è stabilito che l'Iva derivante da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di imprese e professionisti diventa esigibile, e va quindi versata all'Erario, nel momento in cui si riceve il relativo pagamento da parte del cessionario. Per accedere al beneficio la fattura deve recare l'indicazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita e del riferimento normativo, e comunque l'imposta diviene esigibile decorso un anno dalla data di effettuazione dell'operazione.
Si rammenta che tutti i cessionari o committenti che applicano l'Iva secondo il meccanismo dell'inversione contabile devono continuare a versare l'Iva in base alla data della fattura, e non a quella del pagamento.
Da segnalare infine l'eliminazione dal testo del decreto-legge dell'inciso che rendeva applicabili le misure sopra commentate solo in via sperimentale per il triennio 2009/2011. Nelle intenzioni del legislatore, peraltro come noto estremamente mutevoli, si tratta dunque di
norme definitive.
Posta elettronica certificata per professionisti, imprese e P.A.
Per quanto riguarda l'obbligo per imprese (entro il
29.12.2011) e professionisti iscritti agli albi (entro il
29.12.2009), di dotarsi un indirizzo di posta elettronica certificata, questo potrà essere assolto, in base alle modifiche apportate in fase di conversione in legge, anche se detto indirizzo non è certificato, ma basato su analoghe tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali .
E' inoltre ora stabilito che l'elenco formato da Ordini e Collegi sulla base degli indirizzi forniti dai propri iscritti sarà
riservato, e consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.
Per una disamina più approfondita di tutti gli altri contenuti della legge di conversione del decreto-legge 185/2008
(Vedi testo e Nota - Solo Abbonati) si attende la definitiva ratifica da parte del Parlamento sul provvedimento che, si rammenta,
non è ancora in vigore.