Con il parere n. 31288 del 7.10.2008 il Dipartimento per la regolazione del mercato del Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la qualifica di responsabile tecnico in seno ad un'impresa impiantistica non può essere attribuita ad un libero professionista né mediante conferimento con atto scritto di incarico professionale, né mediante stipula di un contratto di collaborazione a progetto.
In particolare l'Amministrazione ha motivato la propria posizione ricordando che già con i precedenti pareri n. 597320/1999 e 0002181/2006 le indicazioni applicative ivi contenute, tuttora valide, rappresentavano la necessità di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa ed il suo responsabile tecnico. Inoltre, con la circolare n. 3600/C del 6.4.2006 si era esclusa la collaborazione a progetto quale forma contrattuale idonea ad assolvere il requisito tecnico-professionale in oggetto.
Si ricorda tra l'altro che con il recente parere n. 0029404
(Vedi) la stessa Amministrazione ha chiarito che la qualifica di responsabile tecnico in seno ad un'impresa operante attività impiantistica è
incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche in minima parte, l'impegno giornaliero del singolo lavoratore, aspetto questo però non considerato nel documento in commento.