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Risoluz. Min. Economia e Fin. 04/03/2013, n. 4/DF

Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 20 Il, n. 214. Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali. Art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Immobili concessi in comodato.
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TESTO DEL DOCUMENTO


Sono stati chiesti chiarimenti in merito all'applicabilità dell'esenzione dall'imposta municipale propria (lMU) indicata in oggetto, nell'ipotesi in cui un immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato a un altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle attività di cui al comma 1, lett. i), dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 R. È stato, altresì, chiesto se l'esenzione in questione possa ritenersi applicabile anche nell'ipostesi più particolare in cui l'immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente, per lo svolgimento di un'attività meritevole ai sensi del citato art. 7.

Al riguardo, bisogna, preliminarmente, ricordare che la disciplina dell'IMU, delineata dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 R, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 R, richiama, per quanto riguarda il regime delle esenzioni, l'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, fra le quali si riscontra quella di cui alla lett. i), che riguarda la fattispecie in esame. Detta norma, nella sua attuale formulazione - introdotta per effetto dell'art. 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1 R, convertito, con modificazìoni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - prevede l'esenzione per "gli immobili utilizzati dai soggelli di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdcnziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 ".

Si deve ricordare che le disposizioni dell'art. 91-bis del D.L. n. 1 del 2012, nel momento in cui intervengono sull'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, precisano

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