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Circ. Ag. Territorio 07/08/2012, n. 2/T

Nuova disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali ai sensi dell'art. 13, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.
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Premessa

Come noto, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 R, ha innovato la precedente disciplina relativa al censimento dei fabbricati rurali negli atti del catasto.

In particolare, con l'articolo 13, comma 14, lettera d-bis, sono stati espressamente abrogati i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 R, convertito, con modificazioni, dalla

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1. Le modifiche relative al censimento dei fabbricati per i quali sussistono i requisiti di ruralità

L'articolo 1, comma 1, del "Decreto" prevede che "ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione".

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo "ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali ...., diversi da quelli censibili nella categoria 0/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione” N3.

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2. Le domande di ruralità di cui all'art. 13, comma 14-bis, del decreto legge n. 201 del 2011
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2.1. Presentazione delle domande di ruralità sulla base del "Decreto"

Il "Decreto" ha sostituito, seppur riprendendone in parte i contenuti, il precedente decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011- emanato in vigenza dell'articolo 7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, del decreto legge n. 70 del 2011 - e ha disciplinato ex novo le modalità di presentazione delle domande di cui trattasi, nonché, in generale, le modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità per i fabbricati interessati.

Nello specifico, le domande devono essere presentate entro il 30 settembre 2012 N6, sia con riferimento alle unità immobiliari ad uso abitativo che a quelle strumentali all'esercizio dell'attività agricola, censite al CEU, ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10. Le domande e le relative autocertificazioni sono redatte in conformità agli allegati A, B e C al "Decreto".

Per la presentazione delle domande sono stati predisposti specifici modelli: il modello A, per la domanda di iscrizione in catasto del requisito di ruralità, e i modelli B e C per le correlate autocertificazioni.

A tale proposito, si rammenta che l'autocertificazione deve contenere la dichiarazione che l'immobile possiede i requisiti di ruralità a decorrere dal quinquennio antecedente alla presentazione delle domande (cfr. art. 2, comma 4, del

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2.2. I contenuti delle autocertificazioni

L'autocertificazione necessaria ai fini del riconoscimento della ruralità, da presentare unitamente alla domanda, deve essere redatta in conformità ai modelli B (per le unità rurali abitative) e C (per le unità rurali strumentali, non abitative).

Nell'autocertificazione il richiedente dichiara che gli immobili "posseggono i requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 ...., a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.".

Il modello B, relativo alle unità immobiliari ad uso abitativo, ed il modello

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2.3. Registrazione negli atti catastali della dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ruralità

Dell'avvenuta presentazione delle domande di cui al paragrafo 2.1 e delle correlate autocertificazioni è fatta me

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3. Le dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione

Come previsto dall'art. 2, comma 5, del "Decreto", i fabbricati di nuova costruzione ed oggetto di interventi edilizi, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, sono dichiarati in catasto secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 R (procedura "Docfa"), allegando l'autocertificazione in cui il richiedente dichiara la sussistenza dei requisiti di ruralità, redatta su model

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4. Ulteriori fattispecie

Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del "Decreto", per le unità che perdono i requisiti di ruralità e non hanno subito modifiche tali da comportare un diverso classamento e rendita, rispetto a quelli già iscritti negli atti catastali, il soggetto obbligato presenta apposita richiesta

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5. Le dichiarazioni ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter

Come precisato in premessa, l'art. 13, comma 14-ter, del decreto legge n. 201 del 2011 introduce l'obbligo di dichiarare al CEU, con le modalità previste dal decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 1994, anche i fabbricati rurali già censiti al CT per i quali in precedenza tale obbligo non sussisteva.

Rimangono esclusi dall'obbligo di dichiarazione unicamente gli immobili non oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del M

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6. Le modifiche del programma Docfa e delle correlate applicazioni per la trasmissione telematica

Anche ai fini della completa applicazione delle nuove disposizioni normative relative ai fabbricati rurali, è stata predisposta una nuova versione del programma Docfa e l'adeguamento del sistema Sister, per l'invio con modalità telematiche delle dichiarazioni e dei relativi allegati, che, nei casi in esame, sono costituiti dalle aut

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7. Le verifiche di sussistenza dei requisiti di ruralità

L'art. 4 del "Decreto" stabilisce che l'Ufficio provvede alla verifica, anche a campione, delle autocertificazioni di ruralità, allegate alle domande di cui all'art. 2, comma 3, del "Decreto" (cfr. paragrafo 2 della presente Circolare) e alle richieste di cui all'art. 2, comma 6, nonché alla verifica del classamento e dei requisiti di ruralità per le dichiarazioni di cui al decreto ministeriale n. 701 del 1994 (cfr. paragrafi 3, 4 e 5).

L'esito negativo della verifica è accertato con provvedimento motivato del Direttore dell'Ufficio e registrato negli atti catastali, mediante la seguente annotazione di stadio: "Mancato riconoscimento della ruralità dichiarata con domanda/richiesta prot. n ..... del ........", che aggiorna, nella "visura all'attua

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8. Conclusioni

Come illustrato nei paragrafi precedenti, l'art. 13, comma 14-bis, del decreto legge n. 201 del 2011 e il "Decreto" hanno innovato sostanzialmente la precedente disciplina relativa all'inventario dei fabbricati rurali in catasto, per cui il censimento di tutti i fabbricati rurali al CEU avviene

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Allegato 1 - Richiesta di iscrizione

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 2 - Richiesta di cancellazione

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 3 - Allegato tecnico

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