Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 11/05/2012, n. 9-84/Leg.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. P. 15/02/2013, n. 2-104/Leg.
- Delib. G.P. 10/05/2013, n. 830
- D. Pres. P. 07/08/2013, n. 14-116/Leg.
- D. Pres. P. 20/10/2015, n. 17-31/Leg.
- L.P. 09/03/2016, n. 2
- L.P. 29/12/2016, n. 19
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini di questo regolamento si intende per: a) tipologia delle opere o dei lavori: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione e le attività ad essi assimilabili; b) categoria delle opere o dei lavori: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare; c) lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge ed ai sensi dell’articolo 58.22, comma 3 della legge; lavori di particolare rilevanza tecnica o amministrativa, ai sensi dell’articolo 24, comma 2 della legge; lavori complessi, ai sensi dell’articolo 26, comma 1 della legge; lavori di particolare complessità tecnica, ai sensi dell’articolo 24, comma 7 delle legge; lavori di particolare complessità sotto il profilo tecnico, architettonico o culturale, ai sensi dell’articolo 34, comma 5 delle legge; opera di notevole complessità sotto il profilo tecnico, economico-finanziario o gestionale, ai sensi dell’articolo 50 quinquies, comma 1, della legge; interventi di particolare complessità o specificità, ai sensi dell’articolo 58.17, comma 1 della legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi: |
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Art. 3 - Disposizioni generali1. Nelle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento sono attribuit |
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Titolo II - Organi del procedimento e programmazione dei lavori |
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Capo I - Organi del procedimento |
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Art. 4 - Responsabile del procedimento1. Ai fini dell’ordinamento dei lavori pubblici, è individuato un responsabile del procedimento con effettiva capacità di spesa anche con riferimento alle diverse fasi in cui si articola la realizzazione dei lavori pubblici. |
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Art. 5 - Responsabile di progetto1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge, il dirigente della struttura competente per materia può nominare il responsabile di progetto nel caso in cui l’esecuzione dei lavori presenti delle complessità organizzative. 2. Il responsabile di progetto svolge attività di verifica e controllo dello sviluppo temporale delle fasi realizzative dei lavori a supporto del responsabile del procedimento ed in particolare: a) segnala al responsabile del procedimento eventuali disfunzioni, impedimenti, |
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Capo II - Programmazione dei lavori |
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Art. 6 - Disposizioni preliminari1. Alla conferenza di servizi preliminare prevista dall’articolo 6, comma 4, de |
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Art. 7 - Accantonamenti1. Negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici può essere previsto un accantonamento, modulabile annualmente, destinato all’ |
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Titolo III - Progettazione |
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Capo I - Contenuto dei progetti |
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Art. 8 - Disposizioni generali per la progettazione dei lavori1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità, tecnicamente valido, nel rispetto dei principi di sobrietà consistenti: a) nel miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione; b) nel massimo utilizzo di risorse e materiali rinnovabili e provenienti dalla filiera del riciclato; c) nelle migliori soluzioni architettoniche; d) nella massima manutenibilità; e) nel miglioramento del rendimento energetico; f) nella durabilità d |
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Art. 9 - Elaborati progettuali1. I contenuti essenziali degli elaborati aventi ad oggetto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva sono definiti in questo articolo e, rispettivamente, negli allegati A , B, C. 2. Ai fini dell’applicazione della disciplina provinciale relativa alla valutazione dell’impatto ambientale, il progetto preliminare ed il progetto definitivo corrispondono rispettivamente al progetto di massima ed al progetto esecutivo, come definiti dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 ‘Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente’). 3. Il computo metrico estimativo ed il capitolato speciale di appalto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all’articolo 37, comma 5, della legge. 4. Il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato “elenco dei prezzi unitari”. I prezzi relativi a ciascuna lavorazione sono dedotti dal vigente elenco prezzi previsto dall’articolo 13 della legge o sono adottati, in mancanza della corrispondente voce, ai sensi del comma 5. Quando il progetto è posto a base di gara, le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono. |
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Art. 10 - Documento preliminare di progettazione1. I contenuti essenziali degli elaborati costituenti il documento preliminare di pro |
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Art. 11 - Studio di fattibilità per la finanza di progetto1. Per la redazione dello studio di fattibilità previsto dall’articolo 5 |
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Art. 12 - Lavori di manutenzione1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 52, comma 4, della legge, l’ |
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Art. 13 - Quadro economico1. Il quadro economico è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e prevede, limitatamente alle voci necessarie, la seguente articolazione del costo complessivo: a.1) lavori in appalto; a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; b) somme a disposizione dell’amministrazione aggiu |
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Art. 14 - Certificazione di qualità1. La certificazione di qualità prevista dall’articolo 24, comma 7, dell |
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Art. 15 - Analisi del rischio geologico1. Il progetto esecutivo contiene l’analisi del rischio geologico che individua la percentuale di variabilità e incertezza che si può incontrare in |
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Capo II - Affidamento degli incarichi tecnici |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 16 - Prestazioni professionali1. Ai fini dell’articolo 3, comma 6, della legge, si intendono per prestazioni oggetto di ciascun contratto, affidabili anche distintamente secondo la procedura prevista per il rispettivo valore stimato, una o più delle seguenti prestazioni specialistiche, dotate di autonomia funzionale in ragione delle competenze professionali richieste e delle diverse componenti della progettazione: a) prestazioni professionali normali: a.1) progettazione; a.2) progettazione integrata; a.3) progettazione architettonica; a.4) progettazione strutture; a.5) progettazione geotecnica; a.6) progettazione impianti gallerie; |
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Art. 17 - Affidamento di compiti preparatori, strumentali ed esecutivi1. L’amministrazione aggiudicatrice può affidare all’esterno i compiti preparatori, strumentali |
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Art. 18 - Soggetti ammessi alla procedura di affidamento degli incarichi tecnici1. Alle procedure di affidamento di incarichi tecnici si applicano l’articolo 35 della legge e, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 36 della |
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Art. 19 - Requisiti di partecipazione1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli incarichi tecnici, le società, per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti ec |
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Art. 20 - Convenzioni1. N17 2. Per l’affidamento degli incarichi tecnici sono adottati i capitolati prestazionali di cui all’allegato H. |
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Art. 21 - Polizza assicurativa del progettista1. Ai fini dell’articolo 23 bis, comma 5, secondo periodo della legge si intende: a) per maggiori costi la differenza fra i costi e gli oneri che l’amministrazione aggiudicatrice deve sopportare per l’esecuzione dei lavori a causa dell’errore o omissione progettuale ed i costi e gli o |
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Art. 22 - Gruppo misto di progettazione1. Il gruppo misto di progettazione è formato da dipendenti dell’amministrazione |
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Sezione II - Affidamento degli incarichi tecnici sotto soglia comunitaria |
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Art. 23 - Ambito di applicazione1. La presente sezione disciplina l’affidamento degli incarichi tecnici il cui |
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Art. 24 - Modalità di affidamento1. L’affidamento degli incarichi tecnici è disposto mediante confronto concorrenziale secondo le modalità di cui all’articolo 25 o direttamente nei seguenti casi: a) nei casi di urgenza, nei casi in cui sussistono comprovate ragioni tecniche o nel caso in cui, a seguito dell’invito preventivamente inoltrato, non sia pervenuta alcuna offerta o le offerte pervenute non siano idonee o ammissibili; |
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Art. 25 - Confronto concorrenziale per l’affidamento di incarichi1. L’amministrazione aggiudicatrice effettua il confronto concorrenziale mediante invito di almeno sette soggetti idonei individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono degli elenchi tenuti dagli ordini professionali in base alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. |
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Sezione III - Affidamento degli incarichi tecnici sopra soglia comunitaria |
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Art. 26 - Ambito di applicazione1. La presente sezione disciplina l’affidamento degli incarichi tecnici il cui |
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Art. 27 - Disposizioni generali1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58.30, comma 1, secondo periodo, de |
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Art. 28 - Requisiti di partecipazione1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici con riguardo: a) al fatturato globale per incarichi espletati nei migliori cinque esercizi degli ultimi dieci esercizi approvati antecedenti l’anno di pubblicazione del bando, per un importo pari almeno a tre volte l’importo a base d’asta; b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di incarichi relativi a lavori appartenenti ad ognuna dell |
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Art. 29 - Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito1. Nel caso di procedura aperta, ristretta o negoziata con pubblicazione del bando, il bando di gara per l’affidamento degli incarichi è redatto in conformità all’allegato P e contiene: a) il nome, l’indirizzo, i numeri di telefono e di telefax e l’indirizzo di posta elettronica dell’amministrazione aggiudicatrice; b) l’indicazione delle prestazioni con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del responsabile dei lavori e del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione; c) l’importo complessivo stimato dell’intervento cui si riferiscono le prestazioni da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle el |
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Art. 30 - Modalità di svolgimento della gara1. Nel caso di procedura aperta o negoziata con pubblicazione di un bando di gara l’offerta è racchiusa in un plico che contiene: a) la documentazione amministrativa indicata nel bando; b) una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, commi 1 e 3, con l’indicazione, per ognuna delle prestazioni, del committente e del soggetto che ha svolto l’incarico e la natura delle prestazioni effettuate; nella dichiarazione è altresì fornito l’elenco dei professionisti che svolgeranno le prestazioni con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche; c) una dichiarazione circa la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 18; d) una busta contenente l’offerta tecnica costituita: |
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Capo III - Concorso di progettazione |
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Art. 31 - Oggetto1. Nel concorso di progettazione di lavori pubblici sono richiesti esclusivamente pro |
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Art. 32 - Soggetti ammessi1. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 18, sono ammessi a parteci |
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Art. 33 - Bandi e avvisi1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando. 2. Il bando per i concorsi di progettazione contiene, in particolare: a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e indirizzo di posta elettronica dell’amministrazione aggiudicatrice; b) nominativo del responsabile del procedimento; |
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Art. 34 - Modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi e mezzi di comunicazione1. I bandi e gli avvisi sono pubblicati conformemente all’articolo 28 della legg |
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Art. 35 - Selezione dei concorrenti1. Nell’espletamento dei concorsi di progettazione le amministrazioni aggiudica |
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Art. 36 - Concorsi di progettazione in due gradi1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità l’ammini |
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Art. 37 - Commissione giudicatrice1. Per il concorso di progettazione, l’attività della commissione giudicatrice, per interventi di particolare rilevanza, può essere preceduta da un’analisi degli aspetti formali e tecnici definiti nel bando svolta da una commissione istruttoria composta da almeno tre soggetti |
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Art. 38 - Premi1. L’ammontare del premio da assegnare al vincitore di un concorso di progettaz |
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Capo IV - Verifica e validazione del progetto |
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Art. 39 - Finalità e contenuti della verifica del progetto1. La verifica del progetto è finalizzata ad accertare che la soluzione progettuale prescelta sia: a) conforme alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare di progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati; b) coerente con il contesto socio economico e ambientale in cui l’intervento progettato si inserisce; c) coerente con i criteri di progettazione previsti da questo regolamento; d) efficace sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi; e) efficiente sotto il profilo della sua capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione. 2. La verifica accerta in particolare: a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; d) i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto. 3. La verifica del progetto è effettuata con riferimento ai seguenti aspetti: a) affidabilità; b) completezza ed adeguatezza; |
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Art. 40 - Verifica del progetto1. Prima della sua approvazione il progetto da porre a base di gara è sottoposto alla verifica prevista dall’articolo 39, ad eccezione dei casi in cui è prevista la validazione dello stesso e delle deroghe alla richieste di parere previste dall’articolo 5 |
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Art. 41 - Validazione del progetto1. La validazione del progetto è effettuata dall’appaltatore o dal concessionario in base alle finalità e ai contenuti previsti dall’articolo 39 nei seguenti casi: a) progetto esecutivo elaborato in esecuzione di contratti che, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 ter, lettere b) e c), della legge hanno per oggetto anche la progettazione dell’opera; b) progetto esecutivo elaborato dal soggetto aggiudicatario di un appalto concorso previsto dall’art |
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Capo V - Approvazione del progetto |
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Art. 42 - Conferenza di servizi1. In caso di affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione sul progett |
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Art. 43 - Provvedimento a contrarre1. Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri anche tramite la conferenza d |
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Titolo IV - Sistemi di esecuzione dei lavori |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 44 - Lavori sequenziali1. N19 2. Nei lavori sequenziali l’efficacia di ogni singolo contratt |
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Art. 45 - Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici1. L’avvio della procedura di affidamento presuppone l’assunzione del provvedimento a contrarre previsto dall’articolo 43 e l’attestazione del responsabile del procedimento in merito: a) alla sussistenza dei presupposti per garantire l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, ai fini del sopralluogo e al momento della consegna dei lavori; b) all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell&rsqu |
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Capo II - Espletamento delle procedure di gara |
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Art. 47 - Bando di gara e schemi tipo - tassatività delle cause di esclusione1. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nella legge, in questo regolamento, le informazioni di cui all’allegato I e ogni altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano gli schemi tipo di bando |
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Art. 48 - Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti da questo articolo. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nel caso di appalto a corpo o a corpo e a misura, ovvero nel caso di ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i termini per la ricezione delle offerte sono determinati in modo adeguato a consentire che tutti gli interessati possano prendere conoscenza di tutt |
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Art. 50 - Modalità e termini di invio documentazione di gara e informazioni complementari1. Gli elaborati progettuali relativi ai lavori oggetto di appalto sono disponibili presso la sede dell’amministrazione aggiudicatrice. 2. Nelle procedure aperte le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono, possibilmente per via elettronica, l’accesso libero, diretto e completo agli elaborati progettuali ed ad ogni documento complementare, approntando sis |
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Art. 51 - Forma e contenuto delle domande di partecipazione1. Le domande di partecipazione contengono gli elementi prescritti dal bando e gli elementi essenziali per identificare il concorrente e il suo indirizzo |
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Art. 52 - Forma e contenuto delle offerte1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all’articolo 46. |
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Art. 53 - Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo e nelle procedure negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto le imprese selezionate. 2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, l’invito contiene, oltre agli elementi specificamente previsti da altre disposizioni di |
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Art. 54 - Modalità di selezione delle imprese nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara1. Nelle procedure ristrette il dirigente del servizio competente per l’espletamento della procedura di gara, con proprio provvedimento motivato, invita a presentare offerta le imprese che risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara. 2. Ai fini della selezione delle imprese da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 33 della legge, l’amministrazione aggiudicatrice istituisce un el |
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Art. 55 - Competenze1. La presidenza delle gare è attribuita al dirigente generale preposto al dipartimento cui fa capo il servizio competente nella ma |
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Art. 56 - Sedute di gara1. Nel bando di gara o nella lettera di invito sono stabiliti il giorno e l’ora |
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Art. 57 - Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari1. Se la licitazione o la procedura negoziata è aggiudicata con il metodo dell’offerta a prezzi unitari, alla lettera d’invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, timbrata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. 2. Nel termine fissato nella lettera di invito, o nel bando nel caso di procedura aperta, i concorrenti rimettono all’amministrazione aggiudicatrice, unitamente agli altri documenti richi |
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Art. 58 - Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso sull’elenco prezzi sull’importo posto a base dell’appalto1. Se la procedura ristretta o la procedura negoziata è aggiudicata con il sistema del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’importo a base di appalto, alla lettera d’invito è allegato l’elaborato “elenco prezzi unitari” timbrato in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento. 2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono all’amministrazione aggiudicatric |
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Art. 59 - Aggiudicazione dei lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa1. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o la lettera di invito stabiliscono gli elementi di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera; f) l’impegno in materia di pezzi di ricambio degli impianti; g) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, la redditività, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti; |
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Art. 60 - Commissione tecnica nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa1. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Giunta provinciale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e su proposta del responsabile del procedimento, nomina una commissione tecnica composta da un numero dispari, fino a un massimo di cinque, di esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 2. La commissione tecnica è presieduta da un dirigente dell&r |
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Art. 61 - Modalità procedurali di affidamento dei lavori con il criterio dell’offerta prezzi unitari o del prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso sull’importo posto a base dell’appalto1. All’aggiudicazione dei lavori con il criterio di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), della legge e con individuazione delle offerte anomale secondo la procedura prevista dall’articolo 63, il presidente della gara di cui all’articolo 55 procede nel modo seguente: a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto negli atti di gara, provvede all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, contrassegnando la stessa in ciascun foglio; b) dispone le verifiche di cui all’articolo 41, comma 1, della legge, provvedendo, in caso di mancata prova o mancata conferma, secondo quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma; c) provvede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, a contrassegnare le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate dal concorrente ai sensi dell’articolo 57, a dare lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente e del prezzo complessivo offerto, formando la graduatoria; |
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Art. 62 - Modalità procedurali di affidamento dei lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa1. Nel caso di aggiudicazione dei lavori con il criterio di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b), della legge e con individuazione delle offerte anomale secondo la procedura prevista dall’articolo 63, il presidente della gara di cui all’articolo 55 procede nel modo seguente: a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto negli atti di gara, provvede all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, contrassegnando la stessa in ciascun foglio; b) dispone le verifiche di cui all’articolo 41, comma 1, della legge, provvedendo, in caso di mancata prova o mancata conferma, secondo quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma; c) provvede all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche riscontrandone il contenuto secondo le modalità previste dal bando di gara; d) dichiara chiusa la seduta di gara e provvede a trasmettere alla commissione tecnica di cui all’articolo 60 le buste contenenti le offerte tecniche, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, per la valutazione delle stesse ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo. 2. La commissione tecnica procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni degli atti di gara, previa verifica della regolarità formale della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, alla valutazione delle offerte ritenute regolari e all’attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali. All’esito di tale analisi, il presidente della commissione tecnica trasmette i suddetti verbali, contenenti la graduatoria parziale dei punteggi e le eventuali proposte di esclusione delle offerte tecniche per riscontrate violazioni delle prescrizioni poste a pena di esclusione dagli atti di gara, alla struttura competente per l’espletamento della procedura di gara. |
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Art. 63 - Offerte anomale1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), “e comma 3” N1 della legge, l’amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’articolo 40, comma 1, della legge, ordina tutte le offerte ammesse in ordine crescente di ribasso e, al fine del taglio delle ali, calcola la media aritmetica dei ribassi e esclude tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del quindici per cento in più e in meno rispetto alla media, qualora si verifichi tale condizione. Sulle offerte rimanenti dopo l’esclusione l’amministrazione aggiudicatrice effettua tutte le operazioni di cui ai “commi 2, 3 e 4” N2. 2. L’amministrazione aggiudicatrice individua il valore, in termini di percentuale di ribasso, del cinquantesimo percentile |
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Art. 64 - Commissione per la valutazione dell’anomalia1. Per la valutazione della congruità delle offerte il responsabile del procedimento può avvalersi degli uffici e degli organismi tecnici dell’amminist |
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Art. 65 - Verbali di gara1. Per ogni seduta di gara le amministrazioni aggiudicatrici redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto e l’importo a base di gara; b) l’indicazione dell |
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Art. 66 - Verifiche sul possesso dei requisiti1. Il controllo sul possesso dei requisiti previsto dall’articolo 41 della legge avviene attraverso l’acquisizione della seguente documentazione: a) a comprova della qualificazione SOA, attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da un organismo di attestazione regolarmente autorizzato, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto, in conformità al sistema di qualificazione previsto dalle norme statali; b) nel caso di appalti di importo superiore a euro 20.658.000 euro: b.1) a comprova della realizzazione, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, della cifra d’affari ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta: |
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Art. 67 - Criteri di selezione dei soggetti da invitare nelle procedure ristrette1. Se l’amministrazione aggiudicatrice si avvale della facoltà di limitare il numero di candidati idonei invitati a presentare offerta ai sensi dell’articolo 58.25 della legge, la selezione è effettuata sulla base di criteri oggettivi e non disc |
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Capo III - Dialogo competitivo |
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Art. 68 - Dialogo competitivo1. Ai fini dell’ammissione al dialogo competitivo, il bando indica i requisiti di qualificazione di cui all’articolo 34 comma 1, della legge nonché i requisiti prescritti per i progettisti, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II di questo regolamento; i candidati devono possedere i predetti requisiti progettuali ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da i |
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Art. 69 - Premi nel dialogo competitivo1. Se l’amministrazione aggiudicatrice prevede, ai sensi dell’articolo 33 |
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Capo V - Procedure telematiche di scelta del contraente |
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Art. 77 - Disposizioni generali1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle procedure telematiche in modo |
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Art. 78 - Gestore del sistema informatico1. Per la gestione tecnica del sistema informatico relativo alle procedure telematiche di scelta del contraente, la Provincia si avvale del g |
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Art. 79 - Responsabile del procedimento1. Il dirigente della struttura competente all’espletamento delle procedure telematic |
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Art. 80 - Gare telematiche1. Nel caso di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il dirigente della struttura competente alla realizzazione dei lavori che costituiscono l’oggetto dell’affidamento individua gli operatori economici da consultare nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di qualificazione e di questo regolamento, con particolare riferimento all’articolo 54, comma 5. 2. Il contraente è individuato tra gli offerenti sulla base di uno dei seguenti criteri: a) prezzo più basso da d |
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Art. 81 - Svolgimento delle gare telematiche1. Nel caso di procedura ristretta, di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara o di lavori in economia da eseguire con il sistema del cottimo, il dirigente della struttura competente all’espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente invia, a mezzo posta elettronica certificata, l’invito a presentare offerta sottoscritto dal dirigente medesimo mediante l’apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata. Nel caso di procedura aperta il bando stabilisce le modalità di svolgimento della procedura telematica. |
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Titolo V - Le garanzie |
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Capo I - Garanzie e coperture assicurative dell’esecutore |
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Art. 82 - Cauzione definitiva1. La cauzione definitiva, calcolata sull’importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell’articolo 23 della legge. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 2, della legge. |
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Art. 83 - Fideiussione a garanzia dell’anticipazione alle imprese appaltatrici1. L’erogazione dell’anticipazione prevista dall’articolo 46 bis della legge è subordinata al |
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Art. 84 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi1. L’esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 1, della legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle amministrazioni aggiudicatrici a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il bando di gara prev |
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Art. 85 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale1. Per i lavori di cui all’articolo 23 bis, comma 3, della legge l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di approvazione del certificato di collaudo, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale |
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Art. 86 - Requisiti dei fideiussori1. Le garanzie bancarie sono prestate da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto |
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Art. 87 - Garanzie di raggruppamenti temporanei1. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’articolo 37 della legge, |
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Capo II - Sistema di garanzia globale di esecuzione |
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Art. 88 - Definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione1. La garanzia globale di esecuzione consiste nella cauzione definitiva che l’a |
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Art. 89 - Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione1. Entro trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, il contraente presenta la garanzia globale, redatta in conformità dello schema di garanzia adottato dalla Giunta provinciale; in mancanza, l’amministrazione aggi |
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Art. 90 - Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione1. Con la garanzia globale di esecuzione, il garante assume: a) la garanzia di cui al |
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Art. 91 - Norme per il caso di attivazione della cauzione definitiva1. Il garante assume l’obbligo di pagare all’amministrazione aggiudicatri |
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Art. 92 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell’esecuzione1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di richiesta di attivazione della garanzia, il garante deve comunicare all’amministrazione aggiudicatrice l’inizio della attività del subentrante. |
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Art. 93 - Rapporti tra le parti - requisiti del garante e del subentrante1. L’assunzione, da parte del garante, dell’obbligo di far realizzare l’opera non si configura come successione nel contratto del contraente né comporta novazione soggettiva del contratto stesso. 2. Il garante resta estraneo ai rapporti tra contraente e amministrazione aggiudicatrice e non può far valere nei confronti del committente le eccezioni che spettano al contraente. 3. La attivazione della garanzia di subentro non comporta il venir meno della responsabilità del contraente per i danni deriv |
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Art. 94 - Limiti di garanzia1. La cauzione definitiva è prestata per gli importi percentuali e con le moda |
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Titolo VI - Il contratto |
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Capo I - Appalti di progettazione ed esecuzione |
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Art. 95 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare1. Se il contratto ha per oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base dei progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 30, comma 5 ter, lettera c), della legge, il bando di gara prevede che la stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all’acquisizione di eventuali pareri necessari e all’approvazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, del progetto definitivo presentato in sede di gara. Entro dieci giorni dall’aggiudicazione, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l’approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l’affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Se l’affidatario non adegua il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si stipula il contratto e si procede all’annullamento dell’aggiudicazione. Se previsto nel bando di gara, l’amministrazione aggiudicatrice interpella progressivamente i soggetti |
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Art. 96 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo1. Se il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base dei progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 30, comma 5 ter, lettera b) della legge, l’affidatario, dopo la stipulazione del contratto e ferma restando la possibilità di richiedere l’esecuzione in via d’urgenza anteriormente alla stipulazione del contratto stesso, procede alla redazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle competenze professionali ed entro il termine fissato dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara. 2. Durante la redazione del progetto esecutivo, il responsabile del procedimento può autorizzare con ordine di servizio l’avvio delle attività tecniche e operative volte all’approntamento dell’area su cui verrà realizzata l’opera, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge. |
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Capo II - Contenuto e forma del contratto |
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Art. 97 - Documenti facenti parte integrante del contratto1. Sono richiamati nel contratto quali parte integrante dello stesso: a) il capitolato speciale, comprensivo di parte amministrativa e di parte tecnica; b) gli elab |
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Art. 98 - Forma del contratto1. I contratti della Provincia conseguenti ad una procedura ad evidenza pubblica e di |
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Art. 99 - Contenuto dei capitolati e dei contratti1. La parte amministrativa del capitolato speciale e il contratto, nel rispetto delle disposizioni della legge e del presente regolamento, disciplinano tra l’altro: a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto; |
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Art. 100 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell’affidatario1. Sono a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. |
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Art. 101 - Penali e premio di accelerazione1. Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. 2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all’entità ed alla complessità dell’intervento, nonché al suo livello qualitativo. 3. Le penali da applicare per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’affidatario sono stabilite dal responsabile |
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Titolo VII - Esecuzione dei lavori |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 102 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore1. L’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, elegge domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. |
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Art. 103 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell’appaltatore1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, si intendono c |
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Art. 104 - Disciplina e buon ordine dei cantieri1. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 2. L’appaltatore, t |
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Art. 105 - Durata giornaliera dei lavori e programma dei lavori1. L’appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietar |
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Art. 106 - Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro1. Il contratto prevede la tenuta, da parte dell’appaltatore e del concessionario, del libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro ai sensi dell’articolo 43, comma 11, della legge, di seguito denominato “libro”. 2. Il libro è tenuto presso ogni cantiere di lavori affidati ad imprese da parte di amministrazioni aggiudicatrici, utilizzando il modello conforme allo schema tipo approvato dalla Giunta provinciale. 3. Il libro è gestito nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 4. Sul libro devono essere riportate giornalmente le seguenti informazioni: |
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Art. 107 - Consegna di materiali da un esecutore ad un altro1. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal p |
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Art. 108 - Sinistri alle persone e danni1. Se nell’esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione da trasmettere senza in |
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Art. 109 - Danni cagionati da forza maggiore1. L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. 2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. |
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Art. 110 - Ritrovamento di oggetti1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 197 |
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Art. 111 - Proprietà dei materiali di demolizione |
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Capo II - Direzione dei lavori |
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Art. 112 - Ufficio di direzione dei lavori1. La direzione dei lavori istituita ai sensi dell’articolo 22 della legge &egr |
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Art. 113 - Direttore dei lavori1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto. 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutta la direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto, fatte salve le |
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Art. 114 - Direttori operativi1. Gli assistenti con funzione di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. 2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, |
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Art. 115 - Ispettori di cantiere1. Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. Svolgono in particolare l’attività di sorveglianza ai sensi dell’articolo 22 bis della legge. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventu |
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Art. 116 - Sicurezza nei cantieri1. Le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori possono essere svolte dal direttore lavori se è provvisto dei requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza Se il direttore dei lavori non |
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Capo III - Esecuzione dei lavori |
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Art. 117 - Disposizioni e ordini di servizio1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto e dal documento tecnico di cantiere, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità co |
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Art. 118 - Documento tecnico di cantiere1. Il documento tecnico di cantiere sviluppa, in conformità degli elaborati progettuali e, in particolare, della WBS e del cronoprogramma dei lavori le condizioni, le sequenze, le modalità, i mezzi d’opera e le fasi costruttive di ogni singola lavorazione richiesta. 2. Il documento tecnico di cantiere può essere chiesto in relazione a singole lavorazioni prima dell’inizio dei lavori o delle singole fasi realizzative. Il capitolato speciale può prevedere, in relazione alla specificità dell’appalto e delle singole fasi esecutive, i tempi ed i modi per la richiesta, la consegna e l’accettazione del documento tecnico di cantiere. In ogni caso, la richiesta del direttore dei lavori è formulata con almeno dieci giorni di anticipo rispetto al termine richiesto per la consegna del documento. L’appaltatore provvede alla trasmissione del documento anche |
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Art. 119 - Giorno e termine per la consegna1. Fatti salvi i casi di consegna anticipata dei lavori, il direttore dei lavori, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, effettua la consegna dei lavori entro 45 giorni decorrenti dalla stipulazione del contratto ovvero, nel caso di ordinativi previsti dall’articolo 52, comma 7, della legge, dalla data di ricevimento degli stessi da parte dell’esecutore. 2. Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli |
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Art. 120 - Processo verbale di consegna1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’ |
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Art. 121 - Differenze riscontrate all’atto di consegna dei lavori1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. 2. Se s |
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Art. 122 - Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori1. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 119, comma 7, l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto: |
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Art. 123 - Sospensione e ripresa dei lavori1. Il direttore dei lavori può ordinare la sospensione dei lavori: a) quando circostanze speciali impediscono in via temporanea ai lavori di procedere utilmente a regola d’arte, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna; b) per ragioni di pubblico interesse o necessità accertate dal responsabile del procedimento; c) nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto; d) nei casi in cui è predisposta una variante progettuale ai sensi de |
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Art. 124 - Proroga e tempo per l’ultimazione dei lavori1. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna. 2. L’esecu |
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Art. 125 - Sospensione illegittima dei lavori1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall’amministrazione aggiudicatrice per cause diverse da quelle stabilite dall’articolo 123 sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. 2. Ai sensi dell’articol |
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Art. 126 - Varianti progettuali1. Nessuna modifica al progetto approvato può essere apportata dall’esecutore se non è preventivamente approvata dall’amministrazione aggiudicatrice nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti indicati all’articolo 51 della legge e da questo articolo. 2. Il mancato rispetto del comma 1 comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo restando che in nessun caso l’esecutore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 3. I componenti dell’ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati all’amministrazione aggiudicatrice dalla violazione di questo articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall’aver ordinato o lasciato eseguire dall’esecutore modifiche al progetto che non sono state preventivamente approvate. |
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Art. 127 - Variazioni tecniche ordinate dal direttore dei lavori1. Le variazioni tecniche possono essere ordinate dal direttore dei lavori senza necessità di approvazione preventiva, ai sensi dell’articolo 51, comma 8, della legge, a condizione che: |
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Art. 128 - Diminuzione dei lavori1. L’amministrazione aggiudicatrice può sempre ordinare l’esecuzio |
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Art. 129 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto1. Quando è necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono determinati come segue: a) desumendoli dall’elenco pre |
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Art. 130 - Contestazioni tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’esecutore1. Il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contr |
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Art. 131 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del direttore dei lavori; in caso di contestazione, si procede ai sensi dell’articolo 130. 2. L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteri |
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Art. 132 - Provvista dei materiali1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l’appaltatore è libero di scegliere il |
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Art. 133 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto1. Se gli atti contrattuali prevedono il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, |
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Art. 134 - Difetti di costruzione1. L’appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualm |
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Art. 135 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori1. I controlli e le verifiche eseguite dall’amministrazione aggiudicatrice nel |
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Art. 136 - Inadempimento dell’esecutore ed esecuzione d’ufficio1. Se l’esecutore è inadempiente rispetto alle obbligazioni di contratto |
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Art. 137 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguit |
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Capo IV - Subappalto |
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Art. 138 - Disposizioni generali per il subappalto1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 42, comma 1, della legge, la quota parte subappaltabile delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente è stabilita con riferimento al prezzo del contratto di appalto per tale categoria, compresi i relativi oneri per la sicurezza ed escluse le lavorazioni, indicate nel bando, per le quali è richiesta per legge l’abilitazione. 2. L’importo individuato ai sensi del comma 1 costituisce il limite massimo per le autorizzazioni ai contratti di subappalto, non |
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Art. 139 - Pagamento diretto al subappaltatore1. Il pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista da parte dell’amministrazione aggiudicatrice avviene se lo prevede il bando di gara. In tal caso il contratto di subappalto richiama espressamente il presente articolo. 2. Per il pagamento diretto al subappaltatore si procede come segue: a) durante l’esecuzione dei lavori l’appaltatore comu |
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Art. 141 - Subaffidamento della posa in opera di impianti o strutture speciali1. Il subappaltatore in possesso della relativa qualificazione può, ai sensi dell’articolo 42, comma 9, della legge, stipulare subcontratti di posa in opera di componenti e apparecchiature, necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali appartenenti alle seguenti categorie: |
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Capo V - Contabilità dei lavori |
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Art. 144 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili1. I documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono: a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavor |
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Art. 145 - Giornale dei lavori1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori annotando in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori non |
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Art. 146 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare: a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto; |
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Art. 147 - Liste settimanali delle somministrazioni1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’esecutore, sono annotate dall’assistente incaricato su un b |
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Art. 148 - Forma del registro di contabilità1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall&rsquo |
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Art. 149 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell’articolo 2219 del codice civile. |
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Art. 150 - Titoli speciali di spesa1. Per le giornate di operai e dei mezzi d’opera il riassunto di ciascuna lista |
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Art. 151 - Sommario del registro di contabilità1. Nel caso di lavori a misura, ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il risp |
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Art. 152 - Lavori in economia previsti nel contratto1. I lavori in economia previsti nel contratto non danno luogo ad una valutazione a m |
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Art. 153 - Accertamento e registrazione dei lavori1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, di assistenza ed ogni altra spesa inerente l’esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in tanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa. 2. I documenti amministrativi e contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti che comportano una spesa. 3. L’accertamento e la registrazione dei fatti che comportano una spesa avvengono contemporaneamente al loro accadere, in particolare per |
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Art. 154 - Annotazione dei lavori a corpo1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, v |
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Art. 155 - Modalità della misurazione dei lavori1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto l |
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Art. 156 - Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall’esecutore sono annotate nel libretto d |
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Art. 157 - Iscrizione di annotazioni di misurazione1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stat |
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Art. 158 - Operazioni in contraddittorio con l’esecutore1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio con l’esecutore ovvero con |
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Art. 159 - Firma dei soggetti incaricati1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed a |
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Art. 160 - Certificato di ultimazione dei lavori1. In esito alla formale comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’ese |
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Art. 161 - Avviso ai creditori1. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al sindaco o ai sindaci dei comuni nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l’intervento è stato eseguito, di un avviso contenente |
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Art. 162 - Conto finale dei lavori1. Il direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e lo trasmette al responsabile del procedimento. 2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale dei lavori con una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente: |
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Art. 163 - Reclami dell’esecutore sul conto finale dei lavori1. Esaminati i documenti acquisiti ai sensi dell’articolo 162, comma 1, il responsabile del procedimento invita l’esecutore a prendere cognizione del conto fi |
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Art. 164 - Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale dei lavori1. Dopo che l’esecutore ha firmato il conto finale dei lavori o scaduto il termine di cui all’articolo 163, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti: |
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Capo VI - Eccezioni e riserve |
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Art. 165 - Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità1. Il registro di contabilità è firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 2. Se l’esecutore non firma il registro di contabilità è invitato a farlo entro il termine perentor |
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Art. 166 - Forma e contenuto delle riserve1. L’esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. |
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Art. 167 - Esame delle riserve1. Le riserve formulate dall’appaltatore sono segnalate, entro 15 giorni dalla data di formulazione, dal direttore lavori al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata. 2. Il responsabile del procedimento accerta la tempestività delle riserve rispetto ai termini previsti dal presente regolamento, l’ammissibilità rispetto alle condizioni previste dall’articolo 58.12, comma 3, della legge nonché la non manifesta infondatezza, anche ai fini di stabilire se si sono verificate le condizioni previste dall’articolo 58.12, comma 2, della legge; sono considerate inammissibili le richieste di carattere generico non supportate da circostanziati ed oggettivi elementi descrittivi e/o idonea documentazione. 3. Per le riserve non respinte dal responsabile del procediment |
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Capo VII - Pagamenti all’esecutore |
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Art. 168 - Anticipazioni alle imprese appaltatrici1. L’anticipazione sull’importo del contratto d’appalto pari al 5 per cento dell’importo stesso ai sensi dell’articolo 46 bis della legge è erogata previa presentazione, da parte dell’appaltatore, di una fideiussione che: |
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Art. 169 - Tutela dei lavoratori1. In caso di ritardo nella corresponsione delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o del concessionario esecutore rilevato ai sensi dell’articolo 43, comma 6, della legge, il responsabile del procedim |
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Art. 170 - Pagamenti all’esecutore1. L’amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore o al concessionario esecutore a titolo di acconto per stati di avanzamento previa verifica: a) degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’esecuzione dei |
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Art. 171 - Disposizioni per l’effettuazione dei pagamenti1. Nel capitolato speciale le amministrazioni aggiudicatrici prevedono il pagamento in acconto per stati di avanzamento compreso quello corrispondente all’ultimazione dei lavori. Resta fermo che il credito residuo dell’appaltatore o del concessionario, da esporre nel conto finale dei lavori, deve essere pari al 2,5 per cento dell’importo contrattuale, fatte salve le trattenute di legge e gli eventuali importi sospesi ai sensi dell’articolo 42, comma 6, |
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Art. 172 - Modalità per l’applicazione del prezzo chiuso1. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell’esecutore, dispone che il direttore dei lavori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell’esecutore, effettui i conteg |
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Art. 173 - Ritardato pagamento1. Se il certificato di pagamento delle rate di acconto non è emesso entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 171 per causa imputabile all’amministrazione aggiudicatrice, spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso l |
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Titolo VIII - Lavori in economia |
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Art. 174 - Ambito di applicazione1. Alle opere, lavori pubblici e relative forniture da eseguire in economia si applic |
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Art. 175 - Provvedimento a contrarre1. Il provvedimento che autorizza l’esecuzione dei lavori in economia individua, per ciascuna opera, lavoro o fornit |
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Art. 176 - Sistemi di esecuzione1. Le opere e i lavori, compresa la fornitura dei materiali necessari, possono essere eseguiti in economia mediante il sistema: |
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Art. 177 - Attribuzioni dei dirigenti1. Ai sensi dell’articolo 52, comma 7, della legge, ai dirigenti preposti alle competenti strutture provinciali sono demandati: a) l’individuazione delle clausole essenziali che disciplinano l’esecuzione dell’opera, lavoro o fornitura, sulla base delle quali vengono redatti l’eventuale richiesta di offerta e l’atto negoziale, ivi compreso l’ordinativo di cui all’articolo 52, comma 7 della legge; |
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Art. 178 - Modalità di affidamento1. L’affidamento di opere o di lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, è preceduto da gare ufficiose o sondaggi informali con invito di “dodici imprese ritenute idonee, fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero e non è possibile applicare la disposizione dell’articolo 36, comma 2 bis della legge,”N14 ad esclusione di quanto previsto dall’articolo 179, nonch& |
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Art. 179 - Deroga alle procedure concorsuali1. È ammesso l’affidamento diretto, in deroga alle procedure concorsuali previste dall’articolo 178, nei seguenti casi: |
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Art. 180 - Stipulazione dell’atto negoziale1. La stipulazione dell’atto negoziale avviene mediante scrittura privata, ovvero |
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Art. 181 - Corrispettivo1. Il corrispettivo delle opere o dei lavori è determinato a corpo o a misura. |
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Art. 182 - Responsabilità1. Quando per l’esecuzione delle opere o lavori in economia, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, l’amministrazione aggiudicatrice si avvale di imprese, l |
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Art. 183 - Contabilizzazione dei lavori in economia1. La contabilità dei lavori in economia viene tenuta come segue: a) se a cottimo, nel libretto delle misure e |
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Art. 184 - Collaudo e certificato di regolare esecuzione1. Le opere, i lavori pubblici o le forniture dei materiali necessari per la loro realizzazione eseguiti in economia, sono sottoposti a collaudo ovvero a verifica della regolare ese |
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Titolo IX - Collaudo dei lavori |
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Capo I - Disposizioni preliminari |
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Art. 185 - Oggetto del collaudo tecnico-amministrativo1. Il collaudo tecnico-amministrativo previsto dall’articolo 24 della legge ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventua |
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Art. 186 - Nomina del collaudatore o della commissione di collaudo1. L’amministrazione aggiudicatrice entro trenta giorni dalla data di ultimazio |
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Art. 187 - Documenti da fornire all’organo di collaudo1. Il responsabile del procedimento trasmette all’organo di collaudo: a) la copia conforme del contratto d’appalto, nonché il provvedimento di approvazione del progetto; b) eventuali perizie suppletive e di variante, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi; c) copia del programma dei lavori redatto dall’esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori; |
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Art. 188 - Estensione delle verifiche di collaudo1. L’organo di collaudo trasmette formale comunicazione all’esecutore e al responsabile del procedimento del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui all’articolo 26 della legge e delle relative cause con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per |
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Art. 189 - Commissione collaudatrice1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge, le ope |
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Capo II - Visite e procedimento di collaudo |
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Art. 190 - Visite in corso d’opera1. Nel caso di collaudo in corso d’opera, l’organo di collaudo effettua visite in corso d’opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particol |
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Art. 191 - Visita definitiva e relativi avvisi1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l’organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest’ultimo ne dà tempestivo avviso all’esecutore, al personale incaricato |
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Art. 192 - Processo verbale di visita1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell’appalto, contiene le seguenti indicazioni: |
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Art. 193 - Oneri dell’esecutore nelle operazioni di collaudo1. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto |
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Art. 194 - Valutazioni dell’organo di collaudo1. L’organo di collaudo confronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti progettuali approvate e dei documenti amministrativi e contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l’esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base d |
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Art. 195 - Discordanza fra la contabilità e l’esecuzione1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche |
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Art. 196 - Difetti e mancanze nell’esecuzione1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di collaudo e procede a termin |
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Art. 197 - Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato1. Ove l’organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vi |
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Art. 198 - Certificato di collaudo1. Ultimate le operazioni di collaudo, l’organo di collaudo, se ritiene collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che contiene: a) una relazione che ripercorre l’intera vicenda dell’appalto dalla progettazione all’esecuzione, indicando puntualmente: - il titolo dell’opera o del lavoro; - la località e la provincia interessate; - la data e l’importo del progetto e delle eventuali successive varianti; |
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Art. 199 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata1. Se l’amministrazione aggiudicatrice ha necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell’opera o del lavoro, prima che intervenga l’emissione del certificato di collaudo, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che: a) sia stato eseguito |
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Art. 200 - Obblighi per determinati risultati1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l’esecutore abbia a |
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Art. 201 - Certificazioni1. L’esecutore che esegue interventi per i quali, ai sensi dell’articolo 84 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), deve essere rilasciato il certificato energetico, garantisce il conseguimento del livello di certificazione previsto |
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Art. 202 - Lavori non collaudabili1. Nel caso in cui l’organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne i |
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Art. 203 - Richieste formulate dall’esecutore sul certificato di collaudo1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine |
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Art. 204 - Ulteriori provvedimenti amministrativi1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l’organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi: a) i verbali di visita; |
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Art. 205 - Certificato di regolare esecuzione1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed |
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Titolo X - Lavori su beni culturali |
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Capo I - Lavori su beni culturali |
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Art. 206 - Ambito di applicazione1. Questo titolo disciplina i lavori su beni culturali in attuazione delle disposizioni contenute nel capo X ter della legge. 2. I lavori su beni culturali si articolano nelle seguenti tipologie: |
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Art. 207 - Verifica e validazione dei progetti1. Per la verifica dei progetti su beni culturali mobili o superfici architettoniche decorate, il progettista e l’organo consultivo si avvalgono del sogg |
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Art. 208 - Lavori di manutenzione1. Nei casi previsti dalla normativa statale i lavori di manutenzione possono essere eseguiti in economia sulla base di una perizia di spesa c |
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Art. 209 - Requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34 della legge, le imprese , per partecipare a procedure di affidamento di lavori relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, di importo pari o inferiore a 150.000 euro, devono aver realizzato direttamente e in proprio, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d’invito, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire e presentare l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. |
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Art. 210 - Consuntivo scientifico1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene, l’aggiornamento del piano di |
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Art. 211 - Collaudo tecnico-amministrativo1. Per opere e lavori relativi a beni culturali è obbligatoria la nomina di una commissione collaudatrice in corso d’opera composta da tecnici di comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici e dei beni culturali, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione. |
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Titolo XI - Esecuzione di lavori da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici |
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Capo I - Lavori finanziati da amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge |
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Art. 212 - Criteri per la determinazione dell’importo del finanziamento1. Se la sovvenzione, il finanziamento o il contributo è determinato in conto |
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Art. 213 - Progettazione1. Il soggetto destinatario della sovvenzione, del finanziamento o del contributo ese |
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Art. 214 - Esecuzione dei lavori1. Ai fini del subappalto e dell’affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto, il progetto esecutivo indica la categoria prevalente con |
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Art. 215 - Collaudo1. Il certificato di collaudo determina l’esatto costo dei lavori, con riferimento ai prezzi indicati in progetto. |
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Titolo XII - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 216 - Struttura di staff specializzata nella regolazione delle norme1. Al fine di dare attuazione all’articolo 7 delle legge provinciale 27 dicembr |
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Art. 217 - Disposizioni per il periodo transitorio1. Fino all’adozione degli schemi-tipo di cauzioni e polizze assicurative ai sensi degli articoli 13 bis della legge si applicano gli schemi-tipo vigenti per lo Stato, fatto salvo quanto segue: a) alla cauzione definitiva prevista dall’articolo 82, si applicano le direttive allegate alla deliberazione n. 12723 di data 20 novembre 1998 e successive modificazioni; b) alla fideiussione a garanzia dell’anticipazione alle imprese appaltatrici prevista dall’articolo 83 e alla polizza di assicurazione indennitaria decennale prevista dall&rs |
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Art. 217 bis - Procedure negoziate ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9N11 1. Nelle procedure negoziate previste dall’articolo 18, comma 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 |
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Art. 218 - Disposizioni abrogate1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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ALLEGATI |
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ALLEGATO A - Elaborati facenti parte del progetto preliminareParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO B - Elaborati facenti parte del progetto definitivoParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO C - Elaborati facenti parte del progetto esecutivoParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO D - Elaborati facenti parte del documento preliminare di progettazioneParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO E - Codifica degli elaborati progettualiParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO F - Elaborati facenti parte dello studio di fattibilitàParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO G - Criteri di redazione degli schemi tipo per gli incarichiParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO H - Capitolati prestazionali per gli incarichiParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO I - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubbliciParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO L - Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione o dei piani e progetti nei concorsiParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO N - Criteri per l’attribuzione di punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerteParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO O - Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosaParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO P - Schema tipo di bando di gara e della lettera di invito per l’affidamento di incarichiParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO Q - Incarichi: metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa |
D. Pres.P. Trento 11/05/2012, n. 9-84/Leg.
D. Pres.P. Trento 11/05/2012, n. 9-84/Leg.
D. Pres.P. Trento 11/05/2012, n. 9-84/Leg.
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