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Risoluz. Ag. Entrate 04/04/2012, n. 32/E

Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell’ente pubblico mediante impianti fotovoltaici – Scambio sul posto e scambio a distanza.
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[Premessa]



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Premessa

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare alla gestione di impianti fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo, da parte di enti pubblici.

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1. Scambio sul posto, cumulabilità della potenza degli impianti

Con la circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 R e, successivamente, con la risoluzione n. 13/E del 20 gennaio 2009, la scrivente ha precisato, tra l’altro, che qualora un ente non commerciale sia “soggetto responsabile” di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 Kw, che per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto o su un’area di pertinenza) risulti installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici della sede dell’ente medesimo, l’immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto non concretizza lo svolgimento di un’attività commerciale abitu

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2. Trattamento fiscale dello scambio a distanza.

L’articolo 27, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 prevede che “Per incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, R per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete”.

Tale meccanismo c.d. di “scambio a distanza” è utilizzabile anche dal Ministero della Difesa, ai sensi dell’articolo 355, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 R secondo cui “Il Ministero della difesa, (…), può usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta

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