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D.P.C.M. 17/12/2010, n. 256

Regolamento recante la disciplina del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.
In vigore dal 18/02/2011.
Con le modifiche introdotte da:
- D.P.C.M. 24/06/2013, n. 103
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[Premessa]



Il Ministro della gioventù

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

e con

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti


Visto l'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, al fine di consenti

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Art. 1. - Attuazione e gestione del Fondo di accesso al credito

1. Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo») da parte delle giovani coppie coniugate o dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori (di seguito: «Mutuatari/ Mutuatario») istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù (di seguito: «Dipartimento») è destinato alle finalità indicate dall'articolo 13, comma 3-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articol

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Art. 2. - Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati in favore dei Mutuatari per l'acquisto dell'abitazione principale.

2. I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo (di seguito: «mutui»), sono di ammontare non superiore a 200.000 euro, e saranno sottoscritti con un tasso massimo “non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della

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Art. 3. - Soggetti finanziatori

1. Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito: «finanziatori»):

a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni;

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Art. 4. - Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

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Art. 5. - Ammissione alla garanzia

1. L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:

a) il finanziatore raccoglie la seguente documentazione attestante il rispetto dei requisiti dei Mutuatari:

1) l'attestazione ISEE di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), rilasciata da un soggetto abilitato;

2) un documento di autocertificazione rilasciato ai sensi e per g

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Art. 6. - Intervento della garanzia

1. Salvo quanto previsto per la sospensione delle rate del mutuo in base al Protocollo di cui all'articolo 3, comma 3, in caso di inadempimento del Mutuatario, il finanziatore, decorsi 90 giorni lavorativi dalla data di scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta, invia al Mutuatario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

2. L'intimazione di pagamento è inviata, per conoscenza, al Gestore, anche per via telematica.

3. Qualora trascorrano 100 giorni lavorativi senza che il Mutuatario provveda ad alcun pagamento, il finanziatore può chiedere al Gestore l'i

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Art. 7. - Surrogazione legale

1. A seguito del pagamento il Dipartimento è surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile e provvede tramite il Gestore al recupero della somma pagata, degli in

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Art. 8. - Inefficacia della garanzia N5

1. Nel caso in cui risulti che l'attivazione della garanzia è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario, da solo o in concorso con altro soggetto co

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Art. 9. - Risorse finanziarie del Fondo N5

1. Le risorse finanziarie del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalità di cui al presente de

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