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Risoluz. Ag. Entrate 28/01/2009, n. 23/E

Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - plusvalenza da cessione di immobile allo stato di rustico - art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR.
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[Premessa]



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Quesito

Nel febbraio 1989, la signora XY ha acquistato un terreno per costruirvi un immobile ad uso abitativo con relative pertinenze ed annesso rustico.

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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante sostiene che l’operazione si qualifica come cessione di fabbricato posseduto da più di cinque anni e, pertanto, l’operazione non è suscettibile di generare in capo al cedente la plusvalenza imponibile come reddito diverso ai sensi della lett. b) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR.

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Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 67, comma 1, lettera b), dispone che sono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari, nonché in ogni caso le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

La norma, pertanto, contempla due distinte ipotesi di plusvalenza, scaturenti l’una dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più cinque anni e l’altra dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

Le predette ipotesi si distinguono, tra l’altro, per il fatto che nella prima assume rilevanza un e

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