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Circ. Min. Lavoro e Prev. Soc. 08/01/2004, n. 1

Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto. Decreto legislativo n. 276/2003.
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[Premessa]


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I. - Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità c.d. a progetto: definizione e campo di applicazione

La definizione di lavoro a progetto - e la relativa disciplina - è contenuta negli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Ai sensi dell'art. 61, comma 1, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. devono essere «riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa».

L'art. 61 non sostituisce e/o modifica l'art. 409, n. 3, c.p.c. bensì individua, per l'ambito di applicazione del decreto e, nello specifico, della medesima disposizione, le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore, utili ai fini della qualificazione della fattispecie nel senso della autonomia o della subordinazione.

Sul piano generale, peraltro, il lavoro a progetto non tende, allo stato, ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all'area della c.d. parasubordinazione. L'art. 61, oltre a definire positivamente le modalità di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative c.d. a progetto, esclude infatti dalla riconducibilità

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II. - I requisiti qualificanti della fattispecie

Le collaborazioni coordinate e continuative secondo il modello approntato dal legislatore, oltre al requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso, che costituisce mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa, restano caratterizzate dall'elemento qualificatorio essenziale, rappresentato dall'autonomia del collaboratore (nello svolgimento della attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso), dalla necessaria

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Il progetto

Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un d

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Il programma o la fase di esso

Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconduci

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L'autonoma gestione del progetto o del programma

Nell'ambito del progetto o del programma la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore.

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Il coordinamento

Indipendentemente da ciò, pur tuttavia, il collaboratore a progetto può operare all'int

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III. - La forma

Il contratto è stipulato in forma scritta.

è una forma richiesta ad probationem e non ad substantiam.

Contenuto necessario, ai fini della prova del rapporto posto in essere, so

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IV. - Possibilità di rinnovo

Analogo progetto o programma di lavoro può essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso collaborat

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V. - Il corrispettivo

Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito.

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VI. - Le tutele

Tra gli scopi dichiarati dal legislatore era espressamente individuato l'incremento delle tutele per i collaboratori.

L'art. 66, infatti, appronta un sistema di tutele minimo con particolare riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all'infortunio stabilendo in primo luogo che essi non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

Malattia e infortunio: fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla

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VII. - Svolgimento del rapporto ed obblighi del collaboratore

Il collaboratore può svolgere la sua attività a favore di più committenti, tutta

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VIII. - Risoluzione del rapporto

In tema di risoluzione del contratto l'art. 66 prevede che esso si risolva al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne

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IX. - Rinunzie e transazioni

I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nelle predette disposizioni possono essere oggetto d

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X. - Sanzioni

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Si tratta di una presunzione

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XI. - Regime transitorio

L'art. 86, comma 1, prevede che le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente al momento di entrata in vigore del decreto e che non possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase di esso, mantengono e

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