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19/09/2019

Commissioni giudicatrici negli appalti pubblici: valutazione dell’incompatibilità dei membri

In materia di appalti pubblici, il Consiglio di Stato ha ribadito che l’eventuale incompatibilità dei membri delle commissioni giudicatrici deve essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate. In particolare, tale incompatibilità non può sussistere tra chi ha predisposto l’avviso pubblico e chi ha verificato la documentazione di gara.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, era stato interposto appello nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Lecce, che aveva respinto il ricorso avverso una pluralità di provvedimenti, tra cui la determinazione dirigenziale del Comune di Fasano con la quale erano stati approvati i verbali e la graduatoria della gara indetta per la concessione, per un periodo di 5 anni, della gestione di un Laboratorio Urbano.

Si contestava, tra l’altro, l’illegittima composizione delle Commissioni giudicatrici, in violazione dell’art. 77 del D. Leg.vo 50/2016, in ragione dell’asserita posizione di incompatibilità di alcuni componenti; in particolare il presidente della prima Commissione (preposta alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa e non all'attività valutativa delle offerte progettuali) era lo stesso dirigente del Settore Servizi generali che aveva predisposto l’avviso pubblico; la presidente della seconda Commissione era la dirigente del Settore Risorse del Comune di Fasano che aveva approvato i verbali di gara e la graduatoria finale; tale sovrapposizione di ruoli aveva precluso, secondo quanto affermato dall’appellante, un’effettiva imparzialità e trasparenza delle operazioni.

Inoltre, l’appellante sosteneva che i componenti delle Commissioni erano privi di adeguate competenze, anche in tale caso in violazione dell’art. 77, del D. Leg.vo 50/2016, applicabile in forza dell’autovincolo introdotto dalla lex specialis di gara.

PRINCIPI ENUNCIATI
In proposito, la Sent. C. Stato 11/09/2019, n. 6135 ha precisato che:
- la norma contenuta nell’art. 77, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016 può essere interpretata nel senso che l’eventuale incompatibilità debba essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate;
- tale incompatibilità per motivi di interferenza e di condizionamento non può sussistere tra chi ha predisposto l’avviso pubblico e chi ha verificato la documentazione di gara;
- l’esigenza di garanzia dell’imparzialità da parte della Commissione giudicatrice attiene alle attività valutative in senso proprio;
- il requisito delle competenze nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto che i componenti della Commissione di gara debbono possedere va interpretato nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debbono essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto del contratto.
 

Dalla redazione