FAST FIND : FL5276

Flash news del
04/09/2019

Ordine di demolizione emesso a seguito di diniego di accertamento di conformità

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla legittimità dell’ordine di demolizione di opere abusive emesso a seguito di diniego di accertamento di conformità.

FATTISPECIE
La controversia aveva ad oggetto un’opera realizzata in totale difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato per caratteristiche plano-volumetriche. Il manufatto, a prescindere dalla consistenza volumetrica, copriva una superficie maggiore rispetto al progetto approvato, pure tenendo conto degli aggetti e della copertura del porticato.

Il giudice di primo grado aveva, tra l’altro, evidenziato che ai fini della rinnovazione dell’ingiunzione di demolizione, successivamente al rigetto della domanda di accertamento di conformità presentata dai ricorrenti, il comune non era tenuto ad una nuova istruttoria e ad effettuare un nuovo accertamento dello stato dei luoghi.

PRINCIPI ENUNCIATI
In proposito, il Consiglio di Stato ha affermato che l'ingiunzione di demolizione delle opere abusive, successivamente al diniego di accertamento di conformità, costituisce atto dovuto per la pubblica amministrazione, in quanto volto a reprimere opere edilizie delle quali è stata accertata l'abusività e che non sono state ritenute suscettibili di regolarizzazione.

In tale contesto, la Sent. C. Stato 07/05/2019, n. 2921, ha chiarito che il provvedimento ripristinatorio ben può fare riferimento all’accertamento di abusività e all’istruttoria compiuta precedentemente alla presentazione dell’istanza di sanatoria, senza rinnovare l’accertamento sulla esistenza delle opere abusive, atteso che proprio la presentazione dell’istanza di sanatoria lascia presumere che, in relazione alla volontà del privato di regolarizzarle, le stesse siano rimaste sul territorio e non siano state rimosse.

Il Consiglio di Stato ritiene inoltre che spetti al privato segnalare l’eventuale mutamento dello stato dei luoghi successivamente al rigetto dell’accertamento di conformità, trattandosi di condotta spontanea volta ad eliminare un abuso edilizio la cui esistenza è già stata accertata in precedenza dall’amministrazione, nonché confermata dal privato medesimo mediante la presentazione della richiesta di sanatoria. Un nuovo accertamento istruttorio sullo stato dei luoghi avrebbe determinato un inutile aggravamento del procedimento sanzionatorio, in violazione del principio di speditezza ed economicità dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, della L. 241/1990.
 

Dalla redazione