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03/09/2019

Diniego del permesso di costruire per superamento del limite di altezza degli edifici

Il TAR Reggio Calabria, con la sentenza del 17/06/2019, n. 387, chiarisce quali sono gli edifici da prendere in considerazione per la verifica del superamento del limite di altezza previsto dal D.M. 1444/1968.

Nella fattispecie era stato negato il permesso di costruire per la realizzazione di lavori di ampliamento, sopraelevazione e copertura a falde di un fabbricato. Il ricorrente riteneva illegittimo il rifiuto dell’Ufficio tecnico del Comune in quanto, nell’esprimere il parere sfavorevole, aveva preso in considerazione come parametro di riferimento solo gli edifici confinanti (di altezza inferiore a quella del fabbricato sopraelevato) e non anche gli edifici presenti nello stesso quartiere che avevano un’altezza superiore.

Al riguardo i giudici, nel respingere il ricorso, hanno richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale la ratio della norma contenuta nell'art. 8, D.M. 1444/1968 - che prevede per la zona B un'altezza massima non superiore “all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti” - è quella di porre a riferimento delle nuove costruzioni, o dell’ampliamento di costruzioni esistenti, l’altezza degli immobili contigui al fine di mantenere, in un assetto edilizio circoscritto e già consolidato, caratteristiche di omogeneità. Pertanto, nel caso in cui la disciplina urbanistico-edilizia prescriva che l'altezza massima degli edifici di nuova costruzione non possa superare l'altezza di quelli “preesistenti circostanti”, tale parametro (gli edifici “circostanti”) non può che riferirsi agli edifici limitrofi a quello costruendo, coerentemente con la ratio della norma, preordinata ad evitare che fabbricati contigui o strettamente vicini presentino altezze marcatamente differenti e a far sì che restino omogenei gli assetti costruttivi rientranti in zone di limitata estensione.

In conclusione, per la corretta individuazione del parametro per le altezze degli edifici, bisogna fare riferimento agli edifici limitrofi intendendosi per tali gli edifici contigui o strettamente vicini, rimanendo irrilevante la presenza, come nel caso di specie, di edifici di altezza superiore nell'ambito dello stesso quartiere.

Dalla redazione