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28/08/2019

Relazione di riferimento per istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale: nuovo D.M.

Con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15/04/2019, pubblicato nella G.U. del 26/08/2019, n. 199, è stato adottato il Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento da allegare alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del Codice dell'ambiente.

Il D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 15/04/2019, n. 95, pubblicato nella G.U. del 26/08/2019, n. 199,  in attuazione del comma 9-sexies, dell’articolo 29-sexies del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), stabilisce le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del medesimo decreto legislativo.

La relazione di riferimento fornisce informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.

La redazione della relazione di riferimento è prevista dall’art. 29-ter del D. Leg.vo 152/2006, il quale (comma 1, lettera m) ne dispone l’allegazione all’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione.

In particolare, il D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 15/04/2019, n. 95 prevede che unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale sia presentata la relazione di riferimento relativa:
a) agli impianti elencati nell’Allegato XII, alla parte seconda, del D. Leg.vo 152/2006, ai punti 1, 3, 4 e 5;
b) agli impianti di cui al punto 2 dell’Allegato XII, alla parte seconda, del D. Leg.vo 152/2006, ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
c) alle installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell’articolo 4 dello stesso D.M.

Si prevede inoltre che la relazione di riferimento è redatta tenendo conto delle Linee guida emanate ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, e contiene almeno le informazioni di cui all’Allegato 2 al D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 15/04/2019, n. 95. Mentre le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, sono acquisite, valutate ed elaborate conformemente alle indicazioni delle suddette Linee guida e a quelle di cui all’Allegato 3 al D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 15/04/2019, n. 95.

Si precisa che per le discariche di rifiuti di cui al D. Leg.vo 13/01/2003, n. 36, i contenuti minimi per la redazione della relazione di riferimento sono quelli specificati nella lett. d), dell’articolo 8, comma 1, del D. Leg.vo 13/01/2003, n. 36 medesimo.  

L'Allegato 1 al D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 15/04/2019, n. 95, disciplina la procedura per l'individuazione di sostanze pericolose pertinenti, che si articola in 3 fasi. L'Allegato 2 individua i contenuti minimi della relazione di riferimento e l'Allegato 3 precisa i criteri per l’acquisizione di informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti.

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Si segnala infine che il T.A.R. Lazio-Roma con sent. 20/11/2017, n. 11452 aveva annullato il precedente D.M. 13/11/2014, n. 272 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento da allegare all’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale. La nullità del provvedimento, di accertata natura regolamentare, era derivata dalla mancata osservanza della procedura di approvazione prevista dall’art. 17, L. 400/1988 secondo cui per i regolamenti di competenza ministeriale sono richiesti il parere del Consiglio di Stato, il visto e la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione per intero nella Gazzetta Ufficiale.

Dalla redazione