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31/07/2019

Per la realizzazione di un muro di recinzione è necessario il permesso di costruire

In materia di reati edilizi, la Corte di Cassazione ha riaffermato importanti principi relativi alla qualificazione degli interventi di realizzazione di muri di recinzione, piscine e pavimenti cementati, nonché ai titoli abilitativi necessari.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, la Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese che aveva dichiarato la responsabilità penale degli imputati per il reato di violazioni edilizie di cui alla lett. b), dell’art. 44, comma 1, del D.P.R. 380/2001, con concessione della sospensione condizionale subordinata alla demolizione delle opere abusive.

Secondo i giudici di merito, gli imputati, in concorso tra loro e in assenza di permesso di costruire, avevano realizzato: a) una piscina interrata scoperta con scala di accesso, per una superficie di 45,25 metri quadrati, e per una profondità di 1,55 metri; b) muri perimetrali di recinzione in parte in cemento armato e in parte in legno, con inferriata metallica, per una lunghezza complessiva pari a 113,59 metri; c) un piazzale esterno in battuto di cemento a stampo e spazi ricavati per le aiuole.

PRINCIPI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 09/07/2019, n. 29963, ha riaffermato i seguenti principi:
- la realizzazione di un muro perimetrale di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione", di cui alla lett. e), dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001;
- si riconosce la possibile natura pertinenziale di una piscina quando la stessa abbia un volume non superiore al 20% di quello dell'edificio cui accede, il manufatto sia preordinato ad un'oggettiva esigenza funzionale dell'edificio principale, non abbia un autonomo valore di mercato, in modo da non consentire, rispetto a quest'ultimo e alle sue caratteristiche, una destinazione autonoma e diversa, non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti ed inerisca ad un edificio preesistente legittimamente edificato;
- la pavimentazione di una vasta area con tappeto bituminoso rientra tra gli interventi di urbanizzazione secondaria ovvero infrastrutturali considerati come di "nuova costruzione" dalle lettere e.2) ed e.3), dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001, e necessita del permesso di costruire.

La Corte di Cassazione ha inoltre ricordato che la valutazione dell'opera realizzata, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i singoli componenti.

CONCLUSIONI
Secondo la Suprema Corte, la sentenza impugnata ha ricostruito l'esatta dimensione delle opere in contestazione, le quali accedevano ad un fabbricato già realizzato abusivamente e per il quale era stata avanzata istanza di condono.
Si è rilevato poi che la recinzione, in parte in cemento armato, presentava tratti di altezza pari a 1,84 metri (mentre le L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16 consente di realizzare senza preventivo titolo abilitativo recinzioni di altezza non superiore a 1,70 metri), e che la piscina non poteva essere qualificata come vasca interrata o cisterna (strutture per le quali la medesima legge regionale prevede l'edificabilità senza autorizzazione). Si è concluso, quindi, che le opere realizzate “presentano una importante consistenza” e che la astratta condonabilità del fabbricato principale non escludeva la illiceità dei lavori per i quali era stata pronunciata condanna.

In considerazione dei principi giuridici applicabili e degli elementi di fatto indicati dai giudici di merito, la Corte di Cassazione ha dunque ritenuto la sentenza impugnata correttamente motivata ed ha rilevato che già le singole opere per le quali era intervenuta condanna avevano un rilievo significativo, tale da determinare una trasformazione dell'assetto del territorio, come evidente, in particolare, per il muro di recinzione.
Era poi legittima la decisione di procedere ad una valutazione unitaria delle opere, con definitivo giudizio di illiceità dei lavori nel loro complesso, in quanto si trattava di interventi tutti relativi allo stesso immobile. Infine, non poteva essere trascurato che dette opere inerivano ad un edificio a due elevazioni fuori terra non solo abusivamente realizzato, ma anche non condonato.
 

 

Dalla redazione