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04/06/2019

Qualificazione giuridica della veranda e titoli edilizi necessari per la sua realizzazione

La Corte di Cassazione ha ribadito che una veranda è da considerarsi un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile.

Nel caso di specie, era stata realizzata una veranda coperta in zona sismica e area vincolata, costituita da cinque ritti in legno, con copertura a falde composta da assoni e travi di legno, sormontate da tavolato e regolato, con superficie residenziale di 55 mq. e con un'altezza media di 3,30 m. e volume di 180 mc.

La corte territoriale aveva accertato che la veranda coperta, occupante una superficie e una volumetria propria, era un'opera stabilmente infissa al suolo, ciò che ne escludeva il carattere di precarietà.

Pertanto, in base alle caratteristiche strutturali e dimensionali della veranda, la Sent. C. Cass. pen. 02/05/2019, n. 18000 ha ritenuto che:
- la veranda necessitava del preventivo rilascio del permesso di costruire poiché è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, che difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile;
- la natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi e superfici, per le quali l'art. 20 della L. R. Sicilia 16/04/2003, n. 4 non richiede concessione e/o autorizzazione, va intesa secondo un criterio strutturale, ovvero nel senso della facile rimovibilità dell'opera, e non funzionale, ossia con riferimento alla temporaneità e provvisorietà dell'uso, sicché tale disposizione, di carattere eccezionale, non può essere applicata al di fuori dei casi ivi espressamente previsti;
- premesso che le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95, del D.P.R. 380/2001 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, anche alle opere edili con struttura in legno, a prescindere dai materiali utilizzati e dalle relative strutture, nonché dalla natura precaria o permanente dell'intervento, l'opera costituisce un serio pericolo per l'incolumità pubblica, essendo stata realizzata senza ottemperare alle prescrizioni previste in materia antisismica;
- i lavori realizzati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica hanno determinato la creazione di superfici utili e di volumi, incidenti negativamente sull'originario aspetto paesaggistico del territorio; di conseguenza, il certificato di compatibilità paesaggistica rilasciato è stato correttamente ritenuto inidoneo a determinare l'effetto estintivo del reato di cui all'art. 181 del D. Leg.vo 42/2004, non sussistendo le condizioni previste dal comma 1-ter della medesima disposizione.
 

Dalla redazione