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24/04/2019

D.L. Sblocca cantieri: nuove norme sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa

L’art. 2 del D.L. 18/04/2019, n. 32 (c.d. Decreto sblocca cantieri) anticipa le disposizioni del Codice della crisi di impresa (D. Leg.vo 14/2019) in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici.

In particolare, con l’art. 2 del D.L. 32/2019 viene sostituito l’art. 110 del D. Leg.vo 50/2016 in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e modificato l’art. 186-bis del R.D. 267/1942 in materia di concordato preventivo con continuità aziendale. L’applicazione del citato art. 110 come sostituito è stabilita per il periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del D.L 32/2019 e quella, stabilita nel 14/08/2020, del predetto Codice della crisi d'impresa (art. 2, D.L. 32/2019, comma 2).

Dalle nuove disposizioni emerge, con riguardo alle situazioni di concordato preventivo:
- la possibilità anche per le imprese ammesse al concordato che non prevede la continuità aziendale di proseguire i contratti in corso a condizione che il professionista designato dal debitore attesti che la continuazione dell’attività è necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio (vedi nuovo testo dell’art. 186-bis, comma 3, R.D. 267/1942);
- la possibilità, successivamente al deposito della domanda di concordato, di partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, se autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, se autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (vedi nuovo testo dell’art. 186-bis, comma 4, R.D. 267/1942);
- la necessità dell’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici che avvenga tra il momento del deposito della domanda di concordato preventivo e quello del deposito del decreto di apertura, necessità che viene meno se si tratta di impresa già ammessa al concordato preventivo (vedi nuovo testo dell’art. 110, D.Leg.vo 50/2016, commi 4 e 5).

L’art. 2 del D.L. 32/2019 ammette inoltre che il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa, possa eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato, ma non partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici (vedi nuovo testo dell’art. 110, D. Leg.vo 50/2016, comma 3).

Infine non è più prevista la necessità che sia sentito il giudice delegato per l'intervento dell’ANAC che subordini la partecipazione, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti a determinate condizioni (vedi nuovo testo dell’art. 110, D.Leg.vo 50/2016, comma 6).

Dalla redazione