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04/01/2019

Legge di bilancio 2019: pubblicata in G.U. ed in vigore dal 1 gennaio 2019

È stata pubblicata nella G.U. del 31/12/2018 la Legge di Bilancio 2019, in vigore dal 01/01/2019, che reca il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

La Legge di Bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n. 145) è stata pubblicata nella G.U. del 31/12/2018, n. 62 (Supplemento Ordinario alla G.U. di pari data n. 302) ed è in vigore dal 1 gennaio 2019.

Si indicano di seguito alcune delle disposizioni di maggior rilievo. 

Estensione del regime forfetario agevolato (commi 9-11). Si estende il regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15%, introdotto dalla legge di stabilità 2015, ai contribuenti che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e si semplificano le condizioni di accesso, eliminando il limite di 5.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, nonché il limite di 20.000 euro del costo dei beni strumentali.

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni (commi 17-22). Viene introdotta dal 01/01/2020 un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota al 20%, per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti con ricavi oltre 65.000 e fino a 100.000 euro, che non ricadono nel regime forfetario.

Cedolare secca sulla locazione di immobili commerciali (comma 59). Per i contratti di locazione, stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria catastale C/1, fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze, è possibile optare per l’applicazione della cedolare secca con l’aliquota del 21%.

Iperammortamento (commi 60-65 e 229). Viene prorogato l’iperammortamento, che si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31/12/2019, ovvero entro il 31/12/2020 a condizione che entro la data del 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, acquisto di mobili, sistemazione a verde (commi 67 e 68). Si dispone la proroga per l’anno 2019, nella identica configurazione prevista per il 2018, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Si prevede inoltre la proroga dell’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.

Limiti acquisti di beni e servizi con Mercato elettronico della PA - MEPA (comma 130). Si dispone l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA).

Contributi per la messa in sicurezza di edifici e territorio (commi 134-148). Si prevedono due distinti programmi - gestiti rispettivamente dalle singole regioni e dal Ministero dell’interno - aventi la medesima finalità di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (commi 162-170). Si prevede che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, venga individuata un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, la quale, su richiesta delle amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati, svolgerà le proprie funzioni al fine di: favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici; contribuire alla valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici; contribuire alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria; contribuire alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

Riqualificazione energetica immobili della P.A. (comma 232). Al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale, di cui all’art. 5 del D. Leg.vo 102/2014, sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2019 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Concessioni demaniali marittime con uso di manufatti amovibili (comma 246). Si dispone che i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31/12/2020, nelle more del riordino della materia.

Ampliamento soglia affidamenti diretti stazioni appaltanti (comma 912). Si prevede che fino al 31/12/2019 - in deroga all’art. 36, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 - le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 40.000 ed inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione di 3 operatori economici (ove esistenti); oppure mediante la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici (ove esistenti), di cui al medesimo art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lettera b), per lavori di importo pari o superiore a 150.000 ed inferiore a 350.000 euro.

Incentivi impianti a biogas (commi 954-957). Si stabilisce che fino alla data di pubblicazione del decreto incentivazione, attuativo dell’art. 24, comma 5, del D. Leg.vo 28/2011, riferito all'anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile, e la cui alimentazione deriva per almeno l’80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al D.M. 23/06/2016. L'accesso agli incentivi è condizionato all'autoconsumo in sito dell’energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.


 

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